Consegnatario azioni, rileva la disponibilità giuridica e non materiale (Corte dei Conti Sez. giur. Bolzano n. 32 del 21.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario dei titoli azionari e delle quote di partecipazione dell’ente locale non è il soggetto che ne detiene la materialità, ma colui che ne ha la disponibilità giuridica, esercitando per legge o per delega i diritti dell’azionista. In mancanza della nomina di dirigenti cui affidare la gestione delle partecipazioni, tale veste spetta al sindaco quale organo di vertice dell’amministrazione, come confermato dall’art. 9 d.lgs. n. 175 del 2016. Il conto giudiziale deve essere reso anche per i titoli dematerializzati, inclusi nella parte attiva del conto del patrimonio, persistendo l’esigenza informativa sull’esercizio dei poteri di gestione. Il conto reso da soggetto non legittimato è improcedibile.
Il Fatto
La Sezione giurisdizionale di Bolzano è investita di un conto giudiziale relativo all’esercizio 2021, concernente azioni di una società partecipata da un Comune, reso dal direttore generale della stessa società partecipata. Il magistrato designato all’esame del conto ha rimesso al Collegio, ai sensi dell’art. 145, comma 4, c.g.c., la preliminare valutazione sulla procedibilità del giudizio.
Il magistrato ha segnalato l’esistenza di un orientamento contabile secondo cui alla resa del conto è tenuto non il consegnatario dei titoli nella loro materialità, ma il soggetto che ne ha la disponibilità giuridica. Il rappresentante del pubblico ministero, in sede di conclusioni, ha chiesto dichiararsi l’improcedibilità, non potendo il soggetto che ha reso il conto essere qualificato come consegnatario dei titoli azionari e delle quote di partecipazione dell’ente.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta la questione della corretta individuazione del soggetto obbligato alla resa del conto giudiziale in materia di titoli azionari e quote di partecipazione. La giurisprudenza contabile, richiamata dal relatore, individua il consegnatario non in chi ha la disponibilità materiale dei titoli, bensì in chi ne ha la disponibilità giuridica, esercitando per legge o per delega i poteri dell’azionista.
Con riferimento all’ente locale, la giurisprudenza ha chiarito che, in mancanza della nomina di uno o più dirigenti cui affidare la gestione delle partecipazioni, è il sindaco, quale organo di vertice dell’amministrazione, ad assumere la veste di agente contabile. Il Collegio richiama la previsione dell’art. 9 d.lgs. n. 175 del 2016, secondo cui per le partecipazioni di enti locali i diritti di socio sono esercitati dal sindaco o dal presidente o da un loro delegato.
Il giudice contabile sottolinea la distinzione tra attività di gestione e mera detenzione. Il consegnatario di azioni rappresenta l’ente alle riunioni societarie ed esercita i diritti connessi alla partecipazione, avendone appunto la disposizione giuridica. Ne deriva un contenuto qualificato del conto: non solo la descrizione dei titoli, la consistenza in quantità e valore all’inizio e alla fine dell’esercizio con le variazioni, ma anche le modalità di esercizio della gestione e di applicazione delle direttive impartite dai titolari delle partecipazioni pubbliche.
In coerenza con tale impostazione, la Corte ribadisce che il conto giudiziale deve essere reso anche per i titoli dematerializzati, inclusi nella parte attiva del conto del patrimonio, poiché permane l’esigenza informativa sull’esercizio dei poteri di gestione. Nel caso concreto, il conto risulta reso da un soggetto privo della qualifica di consegnatario e dunque non legittimato: il Collegio dichiara pertanto improcedibile il giudizio. Il tenore della pronuncia esclude una statuizione sulle spese.
Nota della Redazione
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