Controllo finanziario sui rendiconti comunali concluso senza rilievi in assenza di squilibri (Corte dei Conti Sez. contr. Toscana n. 107 del 15.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il controllo di legalità finanziaria sui rendiconti degli enti locali, esercitato dalla Corte dei conti ai sensi dell’art. 148-bis del d.lgs. n. 267/2000 e dell’art. 1, commi 166 e 167, della legge n. 266/2005, è volto a verificare il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, l’osservanza del vincolo di indebitamento di cui all’art. 119, sesto comma, Cost. e l’assenza di irregolarità che possano pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari dell’ente. L’esito del controllo non costituisce una valutazione positiva dei profili non esaminati: la pronuncia che conclude senza rilievi l’attività istruttoria non esclude che aspetti non emersi dai questionari e dai dati acquisiti possano formare oggetto di successive verifiche.
Il Fatto
La Sezione regionale di controllo per la Toscana ha sottoposto a verifica il rendiconto dell’esercizio finanziario 2024 del Comune di Castiglion Fibocchi. L’iter si è sviluppato sulla base della relazione trasmessa dall’organo di revisione dell’ente e dei dati acquisiti tramite gli applicativi Con.Te e LimeFit, nonché della documentazione contabile reperita d’ufficio attraverso la banca dati delle amministrazioni pubbliche. L’istruttoria ha preso in esame il risultato di amministrazione e le sue componenti, la capacità di indebitamento e il rispetto del saldo e degli equilibri di finanza pubblica, anche in considerazione delle partecipazioni societarie detenute dall’ente.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha inquadrato l’attività di controllo nella cornice delineata dall’art. 148-bis Tuel, come introdotto dall’art. 3, comma 1, lett. e), del d.l. n. 174/2012, convertito dalla legge n. 213/2012. La norma impone alle Sezioni regionali di controllo l’esame dei rendiconti degli enti locali per accertare il rispetto degli obiettivi annuali del patto di stabilità interno, l’osservanza del vincolo costituzionale in materia di indebitamento e la sostenibilità del debito, nonché per rilevare eventuali irregolarità capaci di compromettere gli equilibri economico-finanziari dell’ente, anche in una prospettiva futura.
Il legislatore attribuisce all’istituto una funzione di prevenzione: il controllo mira a segnalare non soltanto le criticità strettamente contabili che compromettono in via attuale l’equilibrio di bilancio, ma anche i fenomeni che potrebbero determinare, nel tempo, pericoli per la stabilità finanziaria dell’ente. In quest’ottica, la verifica condotta dalla Sezione si è fondata sui dati contabili sinteticamente rappresentati nel questionario e nella documentazione acquisita, prescindendo dall’analisi dei fatti gestionali sottostanti e dalla ricostruzione analitica delle singole operazioni poste in essere.
All’esito dell’istruttoria, condotta con il supporto del settore competente, non sono emerse, con riferimento agli aspetti finanziari considerati e ai parametri di analisi adottati, irregolarità di entità tale da richiedere una revisione del risultato di amministrazione o l’adozione di una pronuncia specifica di accertamento ovvero di una segnalazione. La Sezione ha pertanto dichiarato concluso senza rilievi l’esame del rendiconto 2024, con la precisazione che tale esito non implica una valutazione positiva degli aspetti non riscontrati o non emersi dalla documentazione esaminata, i quali potranno comunque formare oggetto di eventuali verifiche successive.
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Nota della Redazione
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