Consegnatario di azioni è chi ne ha la disponibilità giuridica (Corte dei Conti Sez. giur. Bolzano n. 53 del 25.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario di titoli azionari e quote di partecipazione non è il soggetto che ne ha la disponibilità materiale, bensì quello che ne ha la disponibilità giuridica, esercitando per legge o per delega i poteri dell’azionista. L’agente contabile è chiamato a un’attività di gestione e non di mera detenzione, rappresentando l’ente alle riunioni societarie ed esercitando i diritti connessi alla partecipazione. In mancanza di dirigenti cui affidare la gestione delle partecipazioni, è il sindaco, quale organo di vertice dell’amministrazione, ad assumere la veste di agente contabile, come confermato dall’art. 9 d.lgs. n. 175 del 2016. Il conto reso da chi non riveste tale qualifica è improcedibile.

Il Fatto

La vicenda riguarda il conto giudiziale per l’esercizio 2021 del consegnatario di azioni di una società partecipata dal Comune di Nova Levante, reso dal direttore generale della medesima società. Il magistrato designato all’esame del conto ha rimesso al Collegio, ai sensi dell’art. 145, comma 4, c.g.c., la preliminare valutazione sulla procedibilità del giudizio.

Il relatore ha segnalato che, secondo un più recente orientamento della giurisprudenza contabile, alla resa del conto sarebbe tenuto non il consegnatario materiale dei titoli, ma il soggetto che ne ha la disponibilità giuridica, in quanto incaricato di esercitare i diritti dell’azionista. Il Procuratore regionale ha chiesto dichiararsi l’improcedibilità del giudizio, poiché il conto è stato reso da un soggetto non qualificabile come consegnatario e dunque non legittimato a renderlo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta la questione della corretta individuazione del consegnatario dei titoli azionari e delle quote di partecipazione. Richiamando un orientamento consolidato, la Corte precisa che tale figura va individuata non in chi ha la disponibilità materiale dei titoli, ma in chi ne ha la disponibilità giuridica, esercitando per legge o per delega i poteri dell’azionista.

La giurisprudenza contabile ha chiarito che, per quanto riguarda il Comune, in mancanza della nomina di dirigenti cui affidare la gestione delle partecipazioni, è il sindaco, nella sua qualità di organo di vertice, ad assumere la veste di agente contabile. Tale conclusione trova ora conferma nell’espressa previsione dell’art. 9 d.lgs. n. 175 del 2016, secondo cui per le partecipazioni degli enti locali i diritti di socio sono esercitati dal sindaco o dal presidente o da un loro delegato.

Il Collegio sottolinea che l’agente contabile consegnatario di azioni svolge un’attività di gestione e non di mera detenzione: rappresenta l’ente alle riunioni societarie ed esercita i diritti connessi alla partecipazione sociale, avendone la disponibilità giuridica. Ne consegue che il conto deve contenere non solo la descrizione dei titoli e la loro consistenza in quantità e valore all’inizio e alla fine dell’esercizio, con l’indicazione delle variazioni, ma anche le modalità di esercizio della gestione e di applicazione delle direttive impartite dai titolari delle partecipazioni pubbliche.

La Corte rileva inoltre che il conto giudiziale deve essere reso anche per i titoli cosiddetti dematerializzati, in quanto inclusi nella parte attiva del conto del patrimonio e in quanto permane, anche per essi, l’esigenza informativa sull’esercizio dei poteri di gestione. Nel caso concreto, il conto è stato reso da un soggetto privo della qualifica di consegnatario e dunque non legittimato: il Collegio dichiara pertanto improcedibile il giudizio. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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