Il campionamento casuale semplice non è una tecnica statisticamente valida per il controllo di regolarità amministrativa (Corte dei Conti Sez. contr. Piemonte n. 44 del 08.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 147-bis, comma 2, TUEL, il controllo successivo di regolarità amministrativa deve essere assicurato secondo principi generali di revisione aziendale, selezionando gli atti con tecniche di campionamento che non possono ridursi alla mera estrazione casuale semplice. Questa modalità, specie se basata su un campione ristretto, non costituisce una tecnica statisticamente valida e non appare idonea a garantire la piena efficacia del controllo. Le metodologie di selezione devono essere fondate su criteri statistici e motivati, orientati ai fattori di rischio, come indicato dalla giurisprudenza contabile. Il referto sul controllo di gestione deve essere trasmesso alla Corte dei conti entro i termini di legge; la sua tardiva produzione e l’assenza di una specifica relazione costituiscono elementi di criticità del sistema. La verifica sull’impatto del lavoro agile deve fondarsi sugli elementi informativi del PIAO.
Il Fatto
La Sezione regionale di controllo per il Piemonte ha esaminato il referto sul funzionamento del sistema integrato dei controlli interni del Comune per l’anno 2023, ai sensi dell’art. 148 TUEL. Dall’analisi del questionario sono emerse criticità in diverse aree: organizzazione del sistema, controllo di regolarità amministrativo-contabile, controllo di gestione, controllo strategico, equilibri finanziari e qualità dei servizi.
In particolare, il Comune aveva dichiarato di individuare il campione di atti da sottoporre a verifica tramite estrazione casuale semplice e di non aver tempestivamente trasmesso il referto sul controllo di gestione. In sede istruttoria, l’Amministrazione ha fornito chiarimenti e documentazione, giustificando alcune omissioni con errori materiali o carenze organizzative.
La Motivazione della Corte
La Corte valuta la modalità di campionamento basata sul sorteggio, prevista dal regolamento comunale. Richiamato l’art. 147-bis, comma 2, TUEL, che impone “motivate tecniche di campionamento”, il Collegio ritiene che l’estrazione casuale semplice non sia una tecnica statisticamente valida, specie con un campione limitato. La giurisprudenza contabile citata richiede criteri oggettivi e scientifici, come stabilito a livello internazionale (ISA 530), o l’analisi dei fattori di rischio. La scelta di affiancare al sorteggio l’inclusione degli atti PNRR non è considerata sufficiente a superare il difetto metodologico di fondo.
Quanto al controllo di gestione, la Corte rileva che il referto non era stato trasmesso tempestivamente, in violazione dell’art. 198-bis TUEL, e che, una volta prodotto, risultava privo della sezione specifica sul controllo di gestione, evidenziando una discrasia formale. Pur prendendo atto delle giustificazioni, il Collegio sottolinea che il controllo di gestione non può essere assimilato alla valutazione della performance, avendo lo scopo di verificare l’efficacia, l’efficienza e l’economicità dell’azione amministrativa, e che la sua ridotta incidenza sulla fase programmatoria è un fattore negativo.
In merito alla mancata risposta sull’impatto del lavoro agile, la Corte evidenzia che il Comune aveva approvato il PIAO e, pertanto, avrebbe dovuto disporre degli elementi informativi necessari per rispondere ai quesiti. La mancata applicazione di indicatori di qualità e l’assenza di benchmarking con altre amministrazioni sono censurate, configurando una parziale inadeguatezza del sistema. La deliberazione accerta la mancata tempestiva trasmissione del referto e la parziale adeguatezza dei controlli interni, invitando l’Amministrazione ad attivare le necessarie iniziative correttive.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.