Conto giudiziale azioni, consegnatario è chi ha disponibilità giuridica (Corte dei Conti Sez. giur. Bolzano n. 60 del 26.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario dei titoli azionari e delle quote di partecipazione è individuato non nel soggetto che ne ha la disponibilità materiale, bensì in colui che ne ha la disponibilità giuridica, esercitando per legge o per delega i diritti dell’azionista. In mancanza della nomina di dirigenti cui affidare la gestione delle partecipazioni, tale veste spetta al Sindaco, quale organo di vertice dell’amministrazione, come confermato dall’art. 9 d.lgs. n. 175 del 2016. Ne consegue che il conto giudiziale deve essere reso dal soggetto legittimato e che, ove reso da chi non riveste tale qualifica, il giudizio è improcedibile. Il conto deve contenere non solo la descrizione dei titoli e la loro consistenza, ma anche le modalità di esercizio della gestione e di applicazione delle direttive impartite dai titolari delle partecipazioni pubbliche.

Il Fatto

La vicenda riguarda un conto giudiziale relativo all’esercizio 2021, concernente azioni di una società partecipata da un Comune. Il conto era stato reso dal direttore generale della medesima società partecipata.

Il magistrato designato all’esame del conto ha rimesso al Collegio, ai sensi dell’art. 145, comma 4, c.g.c., la preliminare valutazione sulla procedibilità del giudizio, segnalando un più recente orientamento della giurisprudenza contabile. Il Procuratore regionale ha chiesto dichiararsi l’improcedibilità, rilevando che il conto era stato reso da un soggetto non qualificabile come consegnatario dei titoli azionari e quindi non legittimato a renderlo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta la questione della individuazione del soggetto tenuto alla resa del conto relativo a titoli azionari. Muovendo dall’orientamento richiamato dal relatore, la Sezione osserva che la giurisprudenza contabile ha precisato come il consegnatario dei titoli e delle quote di partecipazione vada individuato non in chi ne ha la disponibilità materiale, ma in chi ne ha la disponibilità giuridica, esercitando per legge o per delega i poteri dell’azionista.

La Corte richiama quindi il principio secondo cui, per il Comune, in mancanza della nomina di dirigenti cui affidare la gestione delle partecipazioni, è il Sindaco, quale organo di vertice, ad assumere la veste di agente contabile. Tale conclusione trova conferma nell’art. 9 d.lgs. n. 175 del 2016, ove si prevede che per le partecipazioni di enti locali i diritti di socio sono esercitati dal sindaco o dal presidente o da un loro delegato.

Il Collegio sottolinea che l’agente contabile consegnatario di azioni svolge un’attività di gestione e non di mera detenzione, rappresentando l’ente alle riunioni societarie ed esercitando i diritti connessi alla partecipazione, con disponibilità giuridica e non meramente materiale. Da ciò deriva che il conto deve contenere non solo la descrizione dei titoli e la consistenza in quantità e valore all’inizio e alla fine dell’esercizio, ma anche le modalità di esercizio della gestione e di applicazione delle direttive impartite dai titolari delle partecipazioni pubbliche.

In coerenza con tale ricostruzione, la Sezione rileva che il conto giudiziale deve essere reso anche per i titoli dematerializzati, inclusi nella parte attiva del conto del patrimonio, persistendo l’esigenza informativa sull’esercizio dei poteri di gestione. Poiché il conto in esame è stato reso da un soggetto privo della qualità di consegnatario, il Collegio dichiara improcedibile il giudizio e nulla dispone sulle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *