Spese economali non imprevedibili e relazione dell’organo di controllo: conto irregolare (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 246 del 23.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
La gestione economale è ammessa in deroga alla programmazione e al procedimento ordinario di spesa solo per far fronte a spese connotate da non programmabilità, imprevedibilità e improcrastinabilità, tassativamente previste dal regolamento dell’ente. Ne consegue che l’agente contabile non può utilizzare il fondo per voci non contemplate dal regolamento, né per spese che, come le tasse automobilistiche, presentano carattere di annualità e ripetitività e non richiedono il pagamento in contanti. Il conto giudiziale è pertanto irregolare, senza discarico, ove risultino spese estranee a tali requisiti, anche in assenza di ammanchi e quindi di condanna. La relazione dell’organo di controllo interno prevista dall’art. 139, comma 2, c.g.c. costituisce adempimento obbligatorio e fondamentale elemento di valutazione dell’attendibilità del conto, ma non integra una condizione di procedibilità del suo esame.
Il Fatto
Il giudizio di conto ha ad oggetto il conto giudiziale reso dall’agente contabile, con funzioni di economo comunale, per la gestione del fondo nel periodo 1 gennaio/25 settembre 2020. Il Magistrato istruttore, con relazione di deferimento, ne aveva chiesto la dichiarazione di irregolarità rilevando, sul piano formale, la conformità del conto al modello regolamentare, ma, sul piano sostanziale, l’assenza della reversale di incasso di restituzione del fondo a chiusura della gestione, con conseguente formazione di residui incompatibili con la natura della gestione economale di cassa.
L’agente, nel costituirsi, ha depositato memoria e documentazione, allegando il verbale di passaggio delle consegne e la verifica di cassa del revisore, con cui ha ricostruito la giacenza e chiesto la dichiarazione di regolarità del conto e il discarico. All’udienza il Pubblico Ministero ha ritenuto superate le criticità tranne quella relativa al mancato deposito della relazione dell’organo di controllo interno, concludendo per l’irregolarità.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto ricondotto a errore materiale l’annotazione della restituzione del fondo, trattandosi della reversale relativa all’esercizio 2019 e non a quello di competenza. Dall’esame del conto e del registro dei buoni economali è tuttavia emersa una diversa irregolarità: l’agente ha sostenuto spese a carico del fondo 2020 anteriormente all’emissione del relativo mandato di pagamento.
La Corte ha poi richiamato il costante orientamento della giurisprudenza contabile secondo cui la gestione economale si giustifica solo per le spese necessarie al funzionamento degli uffici, caratterizzate da imprevedibilità e improcrastinabilità. L’economo è obbligato a utilizzare il fondo per le sole spese tassativamente previste dal regolamento, senza poterlo distrarre per fini diversi né aggirare le disposizioni in materia di assunzione di impegno mediante artificiosa parcellizzazione.
Applicando tali principi, il Collegio ha rilevato che alcune spese non sono contemplate dal regolamento comunale e altre, pur astrattamente previste, difettano dei caratteri richiesti, in ragione del loro carattere di annualità e ripetitività e dell’insussistenza della necessità del pagamento in contanti. Ha inoltre rilevato l’acquisto di valori bollati senza l’allegazione del correlato conto, oggetto di gestione e rendicontazione separata.
Quanto al verbale di passaggio delle consegne, la Corte ha ritenuto superata la criticità, essendo il documento prodotto e riscontrato dall’organo di revisione. Sulla relazione dell’organo di controllo interno, ha precisato che l’adempimento è obbligatorio e costituisce fondamentale elemento di giudizio, ma non è condizione di procedibilità: esso, tuttavia, resta dovuto.
Il conto è stato quindi dichiarato irregolare, senza discarico dell’agente, pur in assenza di ipotesi di condanna per mancanza di ammanchi, con conseguente non luogo a provvedere sulle spese.
Nota della Redazione
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