Sequestro contabile convertito in pignoramento: giurisdizione al giudice ordinario (Corte dei Conti Sez. giur. Molise n. 55 del 24.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
A seguito della sentenza di condanna della Corte dei conti divenuta esecutiva, il sequestro conservativo si converte ipso iure in pignoramento, ai sensi dell’art. 686 cod. proc. civ., come confermato dall’art. 80 c.g.c., con conseguente avvio del processo esecutivo. Le prescrizioni dell’art. 156 disp. att. cod. proc. civ., richiamate dall’art. 213 c.g.c., costituiscono condizioni di procedibilità dell’azione esecutiva già automaticamente avviata e la loro omissione va eccepita nel processo esecutivo. Ne deriva che le domande volte a far dichiarare l’inefficacia del sequestro convertito in pignoramento e a ordinare la cancellazione delle relative trascrizioni appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, restando sottratte a quella contabile. L’art. 212 c.g.c. e seguenti mantengono, per scelta legislativa, l’esecuzione delle sentenze contabili nell’ambito della giurisdizione civile.

Il Fatto

Il ricorrente, condannato da questa Sezione con sentenza per una vicenda di finanziamento pubblico, confermata in appello, al risarcimento del danno in favore del Ministero dello Sviluppo Economico, aveva subito il sequestro conservativo di beni a garanzia del debito erariale. Dopo una prima istanza di dissequestro, la Corte aveva accolto parzialmente il ricorso con ordinanza di dissequestro parziale, nei limiti delle somme già effettivamente pagate dal sequestrato e recuperate dall’agente della riscossione.

Non essendo stati adottati gli atti consequenziali di dissequestro, il ricorrente ha chiesto la revoca dell’ordinanza di sequestro e la liberazione dei beni, rappresentando l’integrale pagamento del debito iscritto a ruolo. Il pubblico ministero ha concluso per l’accoglimento, richiamando una pronuncia della Sezione giurisdizionale regionale per il Lazio che aveva affermato la giurisdizione contabile.

La Motivazione della Corte

La Sezione ricostruisce la questione in termini di giurisdizione, ribadendo quanto già affermato nella precedente sentenza n. 31 del 2025, appellata. Punto di partenza è la conversione automatica del sequestro conservativo in pignoramento al momento della pubblicazione della sentenza di condanna esecutiva, senza necessità di ulteriori adempimenti.

La prospettazione del ricorrente, secondo cui il sequestro non si sarebbe mai tramutato in pignoramento per effetto dell’istanza di rateizzazione, è respinta. La Corte richiama la giurisprudenza di legittimità, in particolare Cass. civ. Sez. III n. 10029 del 29.04.2006 e Cass. civ. Sez. III n. 35365 del 18.12.2023, secondo cui la conversione opera ipso iure e le prescrizioni dell’art. 156 disp. att. cod. proc. civ. sono condizioni di procedibilità dell’azione esecutiva già avviata, la cui omissione deve essere dedotta nel processo esecutivo.

Ne consegue che le questioni relative agli effetti dell’eventuale omissione degli adempimenti del creditore sono rimesse al giudice dell’esecuzione e sottratte alla giurisdizione contabile, come affermato da C.d.c., Sez. Lombardia, sent. n. 211 del 2024. L’ordinanza di dissequestro parziale, adottata dopo la conversione, non può incidere sul pignoramento, atto che rientra nella potestà decisoria del giudice dell’esecuzione, e pertanto non può essere eseguita.

La Corte non condivide la tesi del pubblico ministero, che rivendica la legittimazione del giudice contabile ad adottare i provvedimenti necessari alla cancellazione di trascrizioni e iscrizioni. Parimenti respinge l’impostazione di C.d.c., Sez. Lazio, sent. n. 436 del 2025, che, sulla base di una soluzione sostanzialista e dei principi di effettività e ragionevole durata, aveva affermato la giurisdizione contabile a tutela della parte debole. Non è superabile il rilievo che l’esecuzione delle sentenze contabili resta, per scelta legislativa, nell’ambito della giurisdizione civile, ai sensi dell’art. 212 c.g.c. e seguenti.

La Sezione richiama, in senso conforme, C.d.c., Sez. Lazio, sent. n. 391 del 01.08.2024 e C.d.c., Sez. Piemonte, sent. n. 23 del 2025, oltre a un recente provvedimento del Tribunale di Bologna, Sez. I, sent. n. 2221 del 04.09.2025, adottato in un caso analogo dopo che la Sezione contabile aveva declinato la giurisdizione. In conclusione, la Corte dichiara il difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario, con spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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