Obbligo INPS di ricostruire d’ufficio la posizione contributiva del pensionato (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 229 del 29.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto del pensionato a una corretta determinazione della posizione contributiva non può essere pregiudicato dalle discrasie della procedura telematica di certificazione, imputabili al datore di lavoro o all’amministrazione previdenziale. L’INPS, quale garante della prestazione, è tenuto a ricostruire d’ufficio la posizione contributiva mancante sulla base della documentazione prodotta dall’interessato, senza attendere gli esiti del giudizio né la collaborazione dell’ente datore di lavoro inadempiente. Parimenti illegittimo è il rifiuto di adeguare la base di calcolo della pensione agli aumenti contrattuali retroattivi erogati dopo il collocamento in quiescenza, quando i dati economici siano già stati inseriti e certificati nel sistema telematico. Sulle somme arretrate competono gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, quest’ultima per la sola parte eccedente gli interessi.
Il Fatto
La ricorrente, già segretario comunale in diverse amministrazioni locali, ha chiesto l’accertamento del diritto al riconoscimento ai fini pensionistici di alcuni periodi di servizio prestati presso un ente locale e presso un’amministrazione statale, nonché alla rideterminazione della pensione con inclusione degli aumenti contrattuali retroattivi.
L’INPS, dopo aver parzialmente ricalcolato la posizione, ha eccepito l’impossibilità di sanare le carenze comunicative del datore di lavoro, chiedendo l’integrazione del contraddittorio. All’udienza del 6 marzo 2024 la ricorrente ha sostanzialmente rinunciato all’azione relativa al periodo statale; con ordinanza n. 16 dell’11 marzo 2024 è stata disposta l’integrazione del contraddittorio verso il Comune, rimasto non costituito.
La Motivazione della Corte
Il Giudice muove dall’accertamento pacifico che i periodi lavorativi oggetto di causa non sono stati conteggiati ai fini contributivi. L’INPS ha addotto le incongruenze della procedura telematica e la mancata collaborazione di alcune amministrazioni, in particolare l’omessa trasmissione dei dati da parte del Comune, regolarmente intimato e non costituito.
Il percorso argomentativo è netto: le discrasie della procedura, pur imputabili al concorso del datore di lavoro, non possono gravare sul pensionato intaccando il suo diritto a una corretta determinazione della posizione contributiva. L’INPS ben doveva e poteva ricostruire d’ufficio la posizione mancante sulla scorta della documentazione già presentata in sede amministrativa, come peraltro ammesso per altre annualità.
La Corte valorizza un elemento dirimente: la certificazione del Ministero dell’Interno attesta chiaramente il servizio presso il Comune anche nei periodi contestati. Non si comprendono quindi le ragioni per cui l’attività sia stata conteggiata ai fini del trattamento di fine rapporto e non per la base pensionabile. Le carenze riscontrate non possono imputarsi alla sola amministrazione datrice, che avrebbe dovuto fornire tempestivamente le informazioni.
Quanto al secondo motivo, le ragioni della difesa previdenziale sono giudicate inconferenti e fondate su considerazioni metagiuridiche. La disamina dei fatti evidenzia una palese inadempienza dell’INPS: a fronte dell’inserimento nel sistema telematico degli imponibili utili ai fini pensionistici da parte del Ministero sin dal maggio 2023, l’Istituto avrebbe dovuto procedere tempestivamente agli adempimenti consequenziali, invece di attendere gli esiti del ricorso, trattandosi di attività rientrante nella sua piena disponibilità dispositiva.
Il ricorso è pertanto accolto, con accertamento del diritto al riconoscimento dei periodi presso il Comune e alla rideterminazione della pensione con inclusione degli aumenti contrattuali. Sugli arretrati competono interessi legali e rivalutazione monetaria, quest’ultima per la sola parte eccedente gli interessi, dalla scadenza di ciascun rateo al pagamento.
Nota della Redazione
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