Conto giudiziale titoli azionari reso da soggetto privo di legittimazione (Corte dei Conti Sez. giur. Bolzano n. 82 del 29.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario dei titoli azionari e delle quote di partecipazione detenuti da un ente pubblico è individuato non nel soggetto che ne ha la disponibilità materiale, bensì in colui che ne ha la disponibilità giuridica, esercitando per legge o per delega i diritti dell’azionista. Per il Comune, in mancanza di nomina di dirigenti cui affidare la gestione delle partecipazioni, tale veste spetta al Sindaco quale organo di vertice dell’amministrazione, come confermato dall’art. 9 d.lgs. n. 175 del 2016. Ne consegue che il conto giudiziale reso da un soggetto privo di tale qualifica è improcedibile per difetto di legittimazione passiva. L’agente contabile consegnatario di azioni svolge un’attività di gestione e non di mera detenzione, con l’obbligo di rappresentare l’Ente ed esercitare i diritti connessi alla partecipazione.

Il Fatto

Il giudizio di conto ha ad oggetto il rendiconto dell’esercizio 2021 del consegnatario di azioni di una società partecipata da un Comune. Il conto era stato reso dal direttore generale della medesima società partecipata.

Il magistrato designato all’esame del conto ha rimesso al Collegio, ai sensi dell’art. 145, comma 4, c.g.c., la preliminare valutazione sulla procedibilità del giudizio, segnalando che, secondo un orientamento più recente, la qualifica di consegnatario dei titoli spetta al soggetto che ne ha la disponibilità giuridica e non a chi ne ha la materiale detenzione. Il Procuratore regionale, nelle proprie conclusioni, ha chiesto dichiararsi l’improcedibilità, non potendo il soggetto che ha reso il conto essere qualificato come consegnatario dei titoli e delle quote di partecipazione dell’ente.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta una questione preliminare di legittimazione passiva nel giudizio di conto relativo a titoli azionari. La giurisprudenza contabile ha precisato che il consegnatario dei titoli e delle quote di partecipazione va individuato in chi ne ha la disponibilità giuridica, esercitando per legge o per delega i poteri dell’azionista, e non in chi ne ha la mera disponibilità materiale.

Quanto al Comune, la giurisprudenza ha chiarito che, in mancanza della nomina di uno o più dirigenti cui affidare la gestione delle partecipazioni, è il Sindaco, quale organo di vertice dell’amministrazione, ad assumere la veste di agente contabile. Tale conclusione trova ora conferma nell’espressa previsione dell’art. 9 d.lgs. n. 175 del 2016, secondo cui per le partecipazioni di enti locali i diritti di socio sono esercitati dal sindaco o dal presidente o da un loro delegato.

Il Collegio sottolinea che il consegnatario di azioni è chiamato a svolgere un’attività di gestione e non di mera detenzione, rappresentando l’Ente alle riunioni societarie ed esercitando i diritti connessi alla partecipazione, con la conseguenza che il conto deve contenere non solo la descrizione dei titoli, la consistenza in quantità e valore all’inizio e alla fine dell’esercizio con l’indicazione delle variazioni, ma anche le modalità di esercizio della gestione e di applicazione delle direttive impartite dai titolari delle azioni.

In coerenza con tale impostazione, è stato rilevato che il conto giudiziale deve essere reso anche per i titoli dematerializzati, in quanto inclusi nella parte attiva del conto del patrimonio e in quanto permane, anche per essi, l’esigenza informativa sull’esercizio dei poteri di gestione.

Alla luce di questi principi, il Collegio dichiara improcedibile il giudizio relativo al conto in esame, non essendo il soggetto che lo ha reso munito della qualifica di consegnatario. Stante il tenore della pronuncia, nulla è dovuto per le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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