Falso titolo e mansioni routinarie: nessun danno con titolo idoneo (Corte dei Conti Sez. II App. n. 104 del 16.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità erariale, l’assunzione di un dipendente pubblico mediante la presentazione di un falso titolo di studio non determina automaticamente un danno per l’erario. Il giudice contabile, ai sensi dell’art. 1, comma 1-bis, l. n. 20/1994, deve sempre valutare l’utilitas comunque percepita dall’amministrazione, computando ogni effetto positivo della condotta a prescindere dalla sua liceità. Le prestazioni lavorative generiche, meramente esecutive e routinarie, rese da un soggetto comunque in possesso di un titolo di studio astrattamente idoneo allo svolgimento delle mansioni, seppur con votazione inferiore a quella del titolo falso, sterilizzano il danno erariale. La nullità del rapporto per falsità del titolo non integra un’ipotesi di illiceità della causa ex art. 2126 c.c., attenendo la condotta fraudolenta al momento prodromico all’assunzione e non all’oggetto o alla funzione economico-sociale del rapporto. La regola è diversa per le prestazioni qualificate che richiedano uno specifico titolo di specializzazione, ove l’attività resa da soggetto privo delle cognizioni prescritte non può produrre l’utilità preventivata.
Il Fatto
La Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per la Lombardia conveniva in giudizio una lavoratrice, impiegata come collaboratore scolastico, per sentirla condannare al pagamento di una somma a titolo di danno erariale. L’addebito riguardava l’accesso alle graduatorie del personale ATA mediante l’autocertificazione di un diploma di qualifica professionale falso, conseguito con votazione massima, al fine di ottenere un punteggio preferenziale. La Sezione territoriale, pur accertata la falsità del titolo e il dolo della condotta, rigettava la domanda ritenendo insussistente il danno, considerato che la lavoratrice era comunque in possesso di un diploma di maturità valido per l’accesso al profilo professionale e che le mansioni svolte avevano natura routinaria. La Procura proponeva appello.
La Motivazione della Corte
La Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d’appello, rigetta il gravame e conferma integralmente la sentenza di primo grado. In riferimento al primo motivo, incentrato sull’erronea valorizzazione del diploma non dichiarato in sede di domanda, la Sezione chiarisce che tale documento, ritualmente prodotto in giudizio e mai disconosciuto dalla Procura, poteva essere legittimamente valutato ai sensi dell’art. 95 c.g.c. La mancata allegazione alla domanda concorsuale rileva esclusivamente sul piano delle regole di accesso, non su quello dell’accertamento del danno erariale, ove assume rilievo la verifica della sussistenza di un titolo astrattamente idoneo allo svolgimento delle mansioni. Né può parlarsi di tardivo soccorso istruttorio, poiché la decisione non ha ad oggetto la legittimità della posizione in graduatoria, ma l’accertamento dell’elemento dannoso, uno degli elementi strutturali della responsabilità amministrativa.
Quanto al secondo motivo, la Corte ritiene ininfluente la dedotta violazione della lex specialis del bando (D.M. n. 640/2017), attenendo le disposizioni richiamate al diverso piano delle regole concorsuali e delle sanzioni ivi previste, non a quello della sussistenza del danno. Sul terzo motivo, la Sezione esclude l’applicabilità dell’art. 2126 c.c. in termini di illiceità della causa, evidenziando che l’oggetto del rapporto – mansioni di collaboratore scolastico – è pienamente lecito e che l’illiceità risiede nella condotta prodromica all’assunzione, non nella funzione economico-sociale del rapporto. Richiamando i precedenti delle sentenze n. 75/2026 e n. 63/2026, la Corte afferma che la causa in concreto deve essere comune a entrambe le parti, circostanza non ravvisabile nella specie, ove l’amministrazione ha ricevuto una prestazione effettiva e utilizzata.
La Corte aderisce al distinguo giurisprudenziale tra prestazioni qualificate, che richiedono uno specifico titolo di specializzazione, e prestazioni generiche ed esecutive. Per queste ultime, le mansioni del collaboratore scolastico – accoglienza e sorveglianza degli alunni, pulizia dei locali, assistenza durante il pasto, custodia generica – non postulano una professionalità specialistica. La lavoratrice, in possesso di un diploma di maturità tecnico-commerciale conseguito con votazione minima ma comunque tra i titoli previsti per l’accesso al profilo, ha reso una prestazione pienamente fruibile dall’amministrazione. La Corte conclude che il danno risulta sterilizzato dall’utilità prodotta dalla prestazione di fatto, mentre l’eventuale pregiudizio ricadrebbe sull’aspirante scavalcato in graduatoria, non sull’erario. Le spese sono poste a carico del Ministero dell’Istruzione e del Merito.
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Nota della Redazione
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