Controllo del rendiconto 2024 e monitoraggio dei fondi PNRR (Corte dei Conti Sez. contr. Trento n. 104 del 22.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il controllo della Sezione regionale sulla gestione finanziaria degli enti locali, esercitato ai sensi dell’art. 1, commi 166 e 167, della legge n. 266/2005, si conclude con un giudizio di non gravità delle irregolarità quando le criticità emerse in istruttoria risultano chiarite dalle controdeduzioni dell’ente e dell’organo di revisione. La funzione di vigilanza non si esaurisce nell’accertamento statico dei dati di rendiconto, ma si estende alla verifica dinamica della gestione dei residui e dell’attuazione dei progetti finanziati con il PNRR, richiedendo all’ente misure di salvaguardia degli equilibri. L’assenza di uno specifico rilievo su elementi non esaminati non costituisce di per sé valutazione positiva.
Il Fatto
La Sezione regionale di controllo per il Trentino-Alto Adige, sede di Trento, ha esaminato il rendiconto dell’esercizio finanziario 2024 di un ente locale ricompreso nel programma di verifiche dell’anno. L’ente è stato selezionato perché il rendiconto evidenziava residui attivi dei titoli 1 e 3 per un importo pro-capite superiore alla soglia fissata dalla delibera con cui erano state definite le modalità di verifica.
Nel corso dell’istruttoria il magistrato ha richiesto approfondimenti su tre profili: la gestione dei residui, le criticità contabili e gli errori nella compilazione dei questionari, i progetti finanziati con i fondi del PNRR, del PNC e del REACT EU. L’ente e l’organo di revisione hanno trasmesso controdeduzioni ed elementi integrativi, ritenuti sufficienti a chiarire quanto rilevato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce il quadro normativo muovendo dall’art. 1, comma 166, della legge n. 266/2005, che impone agli organi di revisione degli enti locali di trasmettere alla competente Sezione regionale una relazione sul bilancio di previsione e sul rendiconto. Il successivo comma 167 affida alla Corte la definizione unitaria di criteri e linee guida, nonché la verifica dell’osservanza del vincolo in materia di indebitamento e di ogni grave irregolarità contabile e finanziaria. A questi riferimenti si aggiunge la disciplina dell’autonomia speciale, con l’art. 79 dello Statuto che assegna alle Province autonome il coordinamento della finanza pubblica provinciale e la vigilanza sugli obiettivi complessivi.
La Sezione sottolinea che ogni forma di irregolarità contabile, anche non grave, e i meri sintomi di precarietà possono essere segnalati all’ente, alla Provincia autonoma di Trento quale ente vigilante e alla Regione autonoma, titolare della competenza ordinamentale. Tale segnalazione è finalizzata a stimolare le opportune misure correttive dei comportamenti di gestione.
Il Collegio richiama la giurisprudenza costituzionale in materia di prerogative autonomistiche. Oltre alle pronunce che hanno qualificato il bilancio come bene pubblico, viene valorizzata la sentenza che ha collegato l’armonizzazione dei bilanci pubblici alla necessità di leggere secondo il medesimo linguaggio le informazioni contenute nei bilanci, in relazione funzionale con il coordinamento della finanza pubblica e l’unità economica della Repubblica. Sono richiamate anche le pronunce sul ruolo della Provincia autonoma di Trento quale regista del sistema finanziario provinciale integrato.
Sul piano dell’esame documentale, dall’analisi dei dati di rendiconto 2024 non emergono gravi irregolarità, e neppure aspetti di rilievo dal questionario sul bilancio di previsione. Quanto ai progetti finanziati con il PNRR, il monitoraggio evidenzia che due dei tre interventi risultano conclusi e rendicontati e che l’ente ha accertato l’intero importo finanziato, assumendo impegni per la maggior parte di esso ed effettuando pagamenti per una quota inferiore. Il Collegio raccomanda di vincolare nell’avanzo di amministrazione le somme accertate ed eventualmente non impegnate, qualora non confluite nel fondo pluriennale vincolato, e di vincolare nella cassa le somme riscosse e non pagate. L’ente è inoltre invitato a proseguire il monitoraggio dei residui e il rispetto dei cronoprogrammi, atteso che la loro inosservanza determina la perdita del finanziamento.
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Nota della Redazione
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