Consegnatario di beni comunali non tenuto alla resa del conto giudiziale (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 176 del 26.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario di beni di un ente locale non è tenuto alla resa del conto giudiziale quando la gestione non abbia ad oggetto beni mobili o materie per i quali sussista il debito di custodia previsto dagli artt. 29 e ss. del R.D. n. 827/1924. In tale ipotesi non è configurabile l’obbligo di resa del conto e il giudizio di conto deve essere dichiarato improcedibile, con restituzione degli atti all’ente locale interessato. La pronuncia in rito esclude la condanna alle spese. Il principio vale anche quando il prospetto redatto dall’agente contabile ricalchi, sul piano formale, il modello del conto del consegnatario.

Il Fatto

La vicenda riguarda un conto giudiziale qualificato come conto del consegnatario di beni di un Comune, relativo all’esercizio finanziario 2023 e depositato in data 19.06.2024. Il conto consiste in un prospetto che ricalca il Modello 24 allegato al d.P.R. n. 194/1996, modello contabile riferito alla gestione del consegnatario di beni delle province, dei comuni, delle comunità montane, delle unioni di comuni e delle città metropolitane.

La Procura regionale ha concluso per la dichiarazione di improcedibilità del conto. La Sezione è stata chiamata a verificare se, in capo all’agente contabile, fosse effettivamente configurabile l’obbligo di resa del conto giudiziale in relazione alla gestione sottoposta al suo esame.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla qualificazione del conto come conto del consegnatario. La gestione che ne forma oggetto, tuttavia, non riguarda beni mobili o materie per le quali l’agente contabile abbia il debito di custodia disciplinato dagli artt. 29 e ss. del Regolamento di contabilità generale, ovvero il R.D. n. 827/1924, applicabile agli enti locali per il richiamo dell’art. 93 TUEL.

Su questo punto la Sezione richiama la pacifica giurisprudenza contabile, espressamente indicata in numerose pronunce di altre Sezioni regionali e della stessa Sezione. Da tale orientamento costante deriva il principio per cui, con riguardo ai beni suddetti, non è configurabile un obbligo di resa del conto giudiziale.

La conseguenza è sul piano processuale. Esclusa la sussistenza dell’obbligo di resa, viene meno il presupposto del giudizio di conto: la Sezione dichiara pertanto l’improcedibilità del giudizio in epigrafe.

Alla pronuncia in rito consegue la restituzione degli atti all’ente locale interessato. La Corte esclude inoltre la condanna alle spese, proprio in ragione della natura processuale della decisione adottata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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