Commissario ad acta per l’esecuzione del giudicato pensionistico (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 299 del 01.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza dinanzi alla Corte dei conti, l’accertata inerzia dell’amministrazione all’esecuzione del giudicato pensionistico impone al giudice di ordinare l’adozione degli atti esecutivi, assegnando un termine di sessanta giorni decorrente dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione. La qualità di ordinatore secondario di spesa opposta dall’ente previdenziale non esonera dall’adempimento quando l’ordinatore primario, pur evocato in giudizio, resti contumace. A garanzia dell’effettività della tutela, il giudice nomina sin d’ora il commissario ad acta, le cui funzioni decorrono solo in caso di persistente inadempienza decorso il termine assegnato.
Il Fatto
Il ricorrente ha chiesto alla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Campania, di dichiarare l’INPS e l’ASL di riferimento obbligati a dare corretta esecuzione alla sentenza n. 317/2020 della stessa Sezione. Con quella pronuncia era stata accolta la domanda di riconoscimento del beneficio della rivalutazione ai fini pensionistici, ai sensi dell’art. 13, comma 8, della legge n. 257/1992 e successive modificazioni. La vicenda giunge in questa sede perché l’amministrazione non ha rideterminato il trattamento dovuto.
L’INPS si è costituito contestando la propria legittimazione passiva, deducendo la carenza di documentazione e chiedendo il rigetto della domanda. Il giudizio è passato in decisione previa discussione orale.
La Motivazione della Corte
La pretesa attorea attiene all’asserita inottemperanza dell’amministrazione alla sentenza n. 317/2020, confermata in sede di appello con le sentenze n. 190/2023 e n. 121/2025. Con quella pronuncia il giudice aveva accolto l’istanza di rideterminazione del trattamento pensionistico.
L’INPS ha sostenuto di non poter procedere alla rideterminazione della pensione, assumendo la propria qualità di ordinatore secondario di spesa, in difetto della collaborazione dell’ASL, già datore di lavoro del ricorrente. Quest’ultima, pur evocata in giudizio, riveste la qualifica di ordinatore primario di spesa ed è rimasta contumace.
La Corte ha ritenuto la domanda meritevole di accoglimento. L’argomento fondato sulla ripartizione delle competenze di spesa non è stato considerato idoneo a paralizzare l’esecuzione: l’ente previdenziale resta tenuto ad attivarsi, dovendosi assicurare la conformità al giudicato già formatosi.
Per assicurare l’esecuzione del dictum giudiziale, il giudice ha ordinato al resistente di adottare gli atti necessari, concedendo un termine di sessanta giorni, decorrente dalla comunicazione in via amministrativa della sentenza ovvero, se anteriore, dalla sua notificazione. Entro lo stesso termine i provvedimenti adottati devono essere notificati alla parte interessata.
È stato quindi nominato sin d’ora commissario ad acta il Dirigente del competente Ufficio della Ragioneria territoriale dello Stato, perché provveda direttamente o delegando altro funzionario in via sostitutiva. Le funzioni commissariali decorrono solo nell’ipotesi di persistente inadempienza, decorso il termine assegnato; l’amministrazione deve comunicare al commissario l’adozione o meno dei provvedimenti. Il mandato va ultimato entro ulteriori sessanta giorni dallo spirare del primo termine. Le spese di giudizio sono state compensate.
Nota della Redazione
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