Niente conto giudiziale per i beni non soggetti a custodia (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 130 del 22.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Non è configurabile l’obbligo di resa del conto giudiziale in capo all’agente contabile che non abbia il debito di custodia dei beni mobili o delle materie oggetto della gestione. La qualificazione del prospetto come conto del consegnatario, secondo il modello allegato al d.P.R. n. 194/1996, non è sufficiente a radicare la giurisdizione contabile quando la gestione non riguardi beni soggetti a custodia ai sensi degli artt. 29 e ss. del R.D. n. 827/1924, applicabile agli enti locali per effetto dell’art. 93 TUEL. Ne deriva l’improcedibilità del giudizio, con restituzione degli atti all’ente locale interessato e nessuna pronuncia sulle spese.
Il Fatto
La Procura regionale ha chiesto la dichiarazione di improcedibilità del conto giudiziale reso dall’agente contabile di un ente locale, relativo all’esercizio finanziario 2023 e depositato in data 13.08.2024. Il conto era stato qualificato come conto del consegnatario di beni del Comune e iscritto sul conto giudiziale n. 195105/23.
La questione riguarda il perimetro dell’obbligo di resa del conto e, quindi, la stessa possibilità di instaurare il giudizio contabile di responsabilità. Il Collegio ha esaminato la natura della gestione rappresentata nel prospetto, ricalcato sul Modello 24 allegato al d.P.R. n. 194/1996, per verificare se essa implicasse un debito di custodia in capo all’agente.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla distinzione tra la forma del prospetto e il contenuto sostanziale della gestione. Il conto in esame è formalmente qualificato come conto del consegnatario e riproduce lo schema del Modello 24 allegato al d.P.R. n. 194/1996, relativo alla gestione del consegnatario di beni delle province, dei comuni, delle comunità montane, delle unioni di comuni e delle città metropolitane.
Tale qualificazione formale, tuttavia, non è decisiva. La gestione oggetto del conto, osserva la Corte, non riguarda beni mobili o materie per le quali l’agente contabile abbia il debito di custodia disciplinato dagli artt. 29 e ss. del R.D. n. 827/1924, applicabile agli enti locali in forza dell’art. 93 TUEL.
La conclusione della Procura regionale, favorevole all’improcedibilità, è giudicata conforme a un orientamento consolidato della giurisprudenza contabile, richiamato dal Collegio con numerosi precedenti: questa stessa Sezione n. 217/2018, Sez. Abruzzo nn. 89 e 102/2015, Sez. Toscana nn. 60 e 61/2016, Sez. Friuli-Venezia Giulia n. 17/2014 e Sez. Calabria n. 323/2013.
Secondo tale indirizzo, con riguardo ai beni non soggetti a custodia non è configurabile un obbligo di resa del conto giudiziale. L’assenza di tale obbligo si traduce sul piano processuale nell’improcedibilità del giudizio, poiché manca il presupposto stesso del giudizio sul conto.
Il Collegio dichiara pertanto l’improcedibilità del giudizio e ordina la restituzione degli atti all’ente locale interessato. Nulla dispone per le spese, trattandosi di pronuncia in rito.
Nota della Redazione
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