Nessun obbligo di resa del conto per i consegnatari di beni degli (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 220 del 06.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario di beni di un ente locale non è tenuto alla resa del conto giudiziale quando la gestione oggetto del conto non riguardi beni mobili o materie per le quali sussista il debito di custodia di cui agli artt. 29 e ss. del R.D. n. 827/1924. In tale ipotesi non è configurabile un obbligo di resa del conto e il giudizio contabile è improcedibile, con restituzione degli atti all’ente locale. La qualificazione del prospetto come Modello 24 allegato al D.P.R. n. 194/1996 non è sufficiente a fondare l’obbligo, rilevando invece la natura dei beni e la sussistenza del rapporto di custodia.

Il Fatto

La vicenda riguarda il conto del consegnatario di beni del Comune di omissis, reso dall’agente contabile per l’esercizio finanziario 2022, periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022. Il conto era iscritto al conto giudiziale n. 188065.

Il prospetto ricalca il Modello 24 allegato al D.P.R. n. 194/1996. La Procura regionale ha concluso per l’improcedibilità del conto. La questione arriva dinanzi alla Sezione giurisdizionale regionale per il Piemonte, che decide con la sentenza in esame.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla qualificazione formale del conto. Il prospetto riproduce il modello contabile relativo alla gestione del consegnatario di beni delle province, dei comuni, delle comunità montane, delle unioni di comuni e delle città metropolitane. La forma, tuttavia, non vincola il giudice sulla sussistenza dell’obbligo di resa.

Il Collegio verifica quindi l’oggetto sostanziale della gestione. La gestione che forma oggetto del conto non riguarda beni mobili o materie per le quali l’agente contabile abbia il debito di custodia previsto dagli artt. 29 e ss. del R.D. n. 827/1924, applicabile agli enti locali per effetto dell’art. 93 TUEL.

Da questa premessa discende la conseguenza giuridica. La Corte richiama la giurisprudenza contabile conforme, tra cui una propria pronuncia e diverse decisioni di altre Sezioni regionali, secondo cui, con riguardo ai beni suddetti, non è configurabile un obbligo di resa del conto giudiziale.

Manca, dunque, il presupposto del giudizio. La Corte dichiara l’improcedibilità del giudizio e dispone la restituzione degli atti all’ente locale interessato. Nulla per le spese, stante il tipo di pronuncia adottato.

Il Collegio ravvisa infine gli estremi per l’applicazione dell’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 e dispone che la Segreteria apponga l’annotazione prevista dal comma 3 nei riguardi delle persone fisiche indicate in sentenza, omettendone le generalità in caso di diffusione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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