Irricevibile il ricorso notificato senza prova della notifica all’amministrazione (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 69 del 23.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo contabile, la mancata prova della notificazione del ricorso all’amministrazione evocata, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, impedisce la valida costituzione del rapporto processuale e comporta la declaratoria di irricevibilità del ricorso, ai sensi dell’art. 155, quinto comma, c.g.c.. La notifica costituisce onere essenziale per l’instaurazione del contraddittorio, principio sancito dall’art. 111 Cost., come riformato dalla l. cost. n. 1/1999, e ribadito dall’art. 101 c.p.c., richiamato dall’art. 7 c.g.c. quale espressione di principio generale. L’irricevibilità non preclude la riproponibilità del ricorso nel rispetto delle forme previste dal codice di giustizia contabile.
Il Fatto
Il ricorrente aveva depositato ricorso per ottenere l’accertamento del proprio diritto alla liquidazione della pensione privilegiata diretta secondo il sistema percentualista di cui all’art. 67, comma 2, d.P.R. n. 1092/1973, con il beneficio dell’aumento dello 0,70% della base pensionabile per ogni anno di servizio utile, ai sensi del comma 3 della stessa disposizione, e la condanna dell’amministrazione al pagamento delle somme maturate e non percepite, maggiorate di interessi e rivalutazione.
All’udienza pubblica il ricorrente non compariva. La questione non veniva quindi esaminata nel merito, perché il giudice ha rilevato un vizio genetico del procedimento: i difensori si erano limitati a depositare il ricorso in segreteria, senza allegare né fornire alcuna prova della rituale notificazione all’amministrazione convenuta, che non si era costituita.
La Motivazione della Corte
Il giudice monocratico affronta una questione preliminare di natura processuale, logicamente anteriore a ogni valutazione sul merito della pretesa pensionistica. Rileva che nel caso in esame non emerge la prova della valida costituzione del rapporto processuale, per la mancata dimostrazione della notificazione del ricorso all’amministrazione evocata e per l’assenza di una sua formale costituzione.
Il percorso argomentativo muove dall’art. 155, quinto comma, c.g.c., che impone al ricorrente di provare l’avvenuta notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza. Tale adempimento non è una formalità accessoria, ma l’onere essenziale per instaurare il contraddittorio.
La Corte collega la regola processuale al parametro costituzionale: l’art. 111 Cost., come riformato dalla l. cost. n. 1/1999, sancisce che ogni processo deve svolgersi nel contraddittorio tra le parti. Alla luce di tale principio, il mero deposito del ricorso in segreteria non è sufficiente a instaurare il rapporto processuale, perché lascia la controparte all’oscuro dell’iniziativa giudiziale.
Il giudice richiama inoltre l’art. 101 c.p.c., che impone la corretta instaurazione del contraddittorio. Tale norma rientra tra quelle richiamate dall’art. 7 c.g.c., in quanto espressione di un principio generale applicabile anche al processo contabile.
Su queste basi, il giudice dichiara l’irricevibilità del ricorso, richiamando il precedente orientamento della Cassazione in materia. Precisando gli effetti della pronuncia, osserva che l’irricevibilità non esclude la riproponibilità del ricorso nel rispetto delle forme previste dal codice di giustizia contabile. Poiché non si è instaurato alcun rapporto processuale, il giudice non pronuncia sulle spese.
Nota della Redazione
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