Giudizio di conto, discarico dell’agente contabile deceduto e conto compilato d’ufficio (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 19 del 28.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto, il decesso dell’agente contabile prima del deposito del rendiconto impone la compilazione d’ufficio del conto e la sua iscrizione a ruolo, con fissazione dell’udienza ai sensi dell’art. 147, comma 3, lettera a), cod. giust. cont. Il giudizio di conto è necessario e non eludibile, secondo i principi riconosciuti dalla Corte costituzionale, sentenza n. 114/1975. Accertata la regolarità della gestione, il Collegio approva il conto e pronuncia il discarico dell’agente contabile. Il discarico esonera il giudice dal provvedere sulle spese.

Il Fatto

La vicenda riguarda la gestione economale di un Comune per il periodo 1° gennaio – 6 luglio 2021, tenuta da un’agente contabile deceduta il 13 maggio 2022. Il conto giudiziale, depositato l’8 agosto 2022, è stato compilato d’ufficio dall’ente locale proprio in ragione dell’intervenuto decesso e del conseguente mancato deposito da parte della titolare della gestione.

Il conto della gestione, ricompilato dall’ufficio comunale, è stato poi depositato sulla piattaforma DAeD il 28 agosto 2025. Il Giudice designato, all’esito delle verifiche, ha chiesto la fissazione dell’udienza per la discussione del giudizio. All’udienza non si sono costituiti né l’Amministrazione né l’agente contabile; il Pubblico Ministero ha formulato conclusioni di discarico.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dal rilievo che l’art. 147, comma 3, lettera a), cod. giust. cont. prevede la fissazione dell’udienza, oltre che per la scadenza del termine assegnato dal Magistrato relatore, per i conti compilati d’ufficio quando al termine della gestione non siano stati depositati. Nel caso concreto, il decesso dell’agente contabile ha determinato il mancato deposito e quindi la redazione d’ufficio del conto, con necessaria iscrizione a ruolo per la discussione in udienza collegiale.

La Corte richiama il quadro normativo che fonda la qualifica di agente contabile: gli artt. 74 del r.d. n. 2440 del 1923, 610 e seguenti del r.d. n. 827 del 1924, 44 del T.U. n. 1214 del 1934 e, per gli enti locali, gli artt. 93 e 233 del d.lgs. n. 267 del 2000. Tutti i soggetti incaricati di riscossioni o pagamenti, o che comunque abbiano maneggio di pubblico denaro, anche di fatto, rivestono tale qualifica e sono tenuti alla resa del conto giudiziale.

Il Collegio sottolinea che l’obbligo di rendere il conto costituisce un’esigenza imprescindibile dell’ordinamento: chi gestisce beni pubblici deve dimostrarne il legittimo impiego e la corretta destinazione. Il giudizio di conto è quindi passaggio essenziale, in forza dei principi di necessarietà riconosciuti dalla Corte costituzionale, sentenza n. 114/1975.

Nel merito, dalla disamina del conto compilato d’ufficio, redatto sul prescritto modello, risulta un saldo di cassa al 1° gennaio 2021 di euro 8.310,21, spese sostenute da gennaio ad aprile con buoni da 1 a 20 per euro 1.190,67, reintegrate nel mese di ottobre 2021, e un saldo di cassa al 6 luglio 2021 di euro 7.119,54. Tali risultanze, verificate in sede istruttoria e confermate dalla nota del Segretario comunale, dimostrano la regolarità della gestione. Il Collegio reputa pertanto il conto regolare, con approvazione e discarico dell’agente contabile, non essendo stati mossi rilievi né dall’Ente locale né dal Pubblico Ministero contabile. Il pronunciato discarico esonera il Collegio dal provvedere sulle spese di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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