Interessi e rivalutazione sui ratei pensionistici riliquidati con ritardo (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 62 del 02.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La ritardata liquidazione della prestazione pensionistica comporta l’automatica debenza degli interessi legali e della rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valore e in forza del combinato disposto del comma 3 dell’art. 429 c.p.c. e del comma 3 dell’art. 167 c.g.c. Tali accessori decorrono dal giorno in cui è maturato il credito, con la sola eccezione del limite indotto dalla prescrizione. Nel procedimento complesso di riliquidazione della pensione, che coinvolge più amministrazioni, l’interessato non è tenuto a presentare una specifica domanda per ogni segmento procedimentale di competenza di ciascuna, potendo indirizzare un’unica istanza a tutte le amministrazioni coinvolte. La domanda con cui l’ente erogatore chiede di essere manlevato dalle amministrazioni datoriali per gli interessi derivanti dal loro ritardo esula dall’art. 8, secondo comma, d.P.R. n. 538/1986 e appartiene alla giurisdizione dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria.
Il Fatto
Il ricorrente, già dipendente di una struttura universitaria e collocato in quiescenza, ha ottenuto in sede giuslavoristica il riconoscimento dell’equiparazione economica ex art. 31 d.P.R. n. 761/1979 a un superiore profilo dirigenziale, con condanna delle amministrazioni al pagamento delle differenze retributive. Percepiti gli arretrati, l’interessato ha diffidato le amministrazioni e l’INPS a riliquidare il trattamento pensionistico in funzione delle maggiori spettanze.
L’INPS ha dapprima calcolato la pensione sulla base della categoria di inquadramento inferiore, in attesa della regolarizzazione contributiva. Quindi ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per mancanza di utile ed efficace diffida, contestando nel merito la decorrenza degli accessori e chiedendo, con domanda riconvenzionale trasversale, di essere tenuto indenne dalle amministrazioni datoriali. Il ricorrente ha insistito per interessi legali e rivalutazione.
La Motivazione della Corte
Il giudice ha respinto l’eccezione di inammissibilità richiamando il principio per cui, nei procedimenti complessi di liquidazione o riliquidazione della pensione che coinvolgono più amministrazioni, l’interessato può presentare un’unica istanza indirizzata a tutte, che la istruiranno applicando il principio di leale collaborazione. Il difetto di interesse ad agire è invece maturato nel merito: l’INPS ha concretamente versato le differenze sui ratei arretrati, con conseguente cessazione parziale della materia del contendere sulla domanda di riliquidazione e su quelle subordinate.
Residua la questione degli accessori. La Corte afferma la loro automaticità: la ritardata liquidazione della prestazione, anche se non imputabile a negligenza dell’ente, comporta di per sé la debenza di interessi e rivalutazione, sia perché si tratta di debito di valore, sia in forza del combinato disposto del comma 3 dell’art. 429 c.p.c. e del comma 3 dell’art. 167 c.g.c. Il maggior danno da svalutazione, al pari degli interessi, è componente essenziale del credito pensionistico liquidato con ritardo.
Quanto alla decorrenza, gli accessori maturano dal giorno in cui è sorto il credito, cioè dalla scadenza di ciascun rateo e fino al pagamento, con il solo limite della prescrizione. La rivalutazione monetaria è dovuta unicamente per i periodi in cui l’indice di svalutazione superi il tasso legale.
Il carico degli accessori non può essere trasferito sulle amministrazioni datoriali, prive di competenza in materia pensionistica e già corrette nel pagare gli interessi sulle differenze retributive. La domanda riconvenzionale trasversale dell’INPS, teoricamente inammissibile ma esaminata per l’accettazione del contraddittorio, è stata dichiarata carente di giurisdizione della Corte dei conti: il petitum sostanziale è la restituzione di somme per il ritardo nella trasmissione dei dati, non il recupero di ratei pensionistici erogati in misura superiore per errate comunicazioni datoriali. La giurisdizione spetta all’Autorità Giudiziaria Ordinaria.
Le spese tra ricorrente e INPS sono state compensate per metà, non essendo il ritardo attribuibile all’Ente, e poste per il residuo a carico dell’INPS, soccombente sugli accessori e sulla giurisdizione; compensate per il resto tra le altre parti.
Nota della Redazione
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