Consegnatario di beni mobili per debito di vigilanza: giudizio di conto improcedibile (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 120 del 05.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario di beni mobili di un ente locale che sia titolare di un mero debito di vigilanza è qualificabile come agente amministrativo e non come agente contabile, con la conseguenza che non è tenuto alla resa del conto giudiziale ai sensi dell’art. 32 del R.D. n. 827 del 1924 e dell’art. 12 del d.P.R. n. 254/2002. Solo il consegnatario con debito di custodia, incaricato di gestire un deposito o un magazzino con consistenze iniziali, movimenti di carico e scarico e rimanenze finali, è soggetto al giudizio di conto. Il giudizio instaurato nei confronti del consegnatario privo di tale requisito è pertanto improcedibile, per difetto dei presupposti normativi della resa del conto.
Il Fatto
La Sezione giurisdizionale regionale è investita del giudizio di conto relativo al rendiconto reso da un consegnatario di beni mobili di un Comune per l’esercizio finanziario 2020. Il conto, sottoscritto dal consegnatario e munito del visto di regolarità del responsabile del servizio finanziario, è stato trasmesso all’Ente e da questo depositato presso la Sezione nel termine previsto dall’art. 139 cod. giust. cont.
Il magistrato istruttore, nella relazione depositata, ha rilevato che il conto è privo della relazione dell’organo di controllo interno e ha dubitato della sua stessa qualificazione giuridica: i beni elencati, riferibili a immobilizzazioni in uso presso un servizio comunale, non sarebbero stati custoditi in un deposito bensì utilizzati in modo continuativo dagli uffici. Il consegnatario, nel costituirsi, ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità o l’improcedibilità del giudizio, assumendo di essere titolare di un mero debito di vigilanza. Il Pubblico Ministero ha concluso per l’improcedibilità.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla distinzione tra agente contabile e agente amministrativo. L’art. 32 del R.D. n. 827 del 1924 esclude dall’obbligo di resa del conto giudiziale coloro che hanno in consegna mobili d’ufficio per solo debito di vigilanza. L’art. 12 del d.P.R. n. 254/2002 conferma che i consegnatari con debito di vigilanza non sono tenuti alla resa del conto, che invece grava, ai sensi degli artt. 11 e 23 del medesimo d.P.R., sui consegnatari con debito di custodia.
La Corte ricostruisce la fisionomia delle due figure. Il debito di custodia implica la gestione di un deposito o magazzino, alimentato da produzione o acquisizione in stock di beni destinati a ricostituire le scorte operative delle articolazioni amministrative. Il debito di vigilanza connota invece l’attività del consegnatario presso ciascuna articolazione funzionale, limitata alla sorveglianza sul corretto impiego dei beni dati in uso e alla gestione delle scorte operative destinate all’uso immediato.
Il discrimine è quantitativo e funzionale: se la giacenza presso i singoli uffici eccede la ragionevole necessità di assicurare il regolare funzionamento dell’unità, essa risponde a un’esigenza di continuativo rifornimento e integra una vera gestione contabile, con debito di custodia e obbligo restitutorio. I beni di consumo strettamente necessari all’ordinario funzionamento degli uffici restano invece esclusi dalla resa del conto, ferma restando la rendicontazione amministrativa.
Applicando tali criteri, il Collegio rileva che i beni indicati nelle liste-inventario erano in uso continuativo presso l’ufficio e non custoditi in un deposito per essere distribuiti. Sotto il profilo formale, la mera elencazione dei beni inventariati non evidenzia la gestione di magazzino richiesta dal modello ministeriale. Ne deriva che sul consegnatario gravava un mero obbligo di vigilanza e non di custodia in senso tecnico, con conseguente difetto dei presupposti normativi della resa del conto giudiziale.
Il giudizio di conto è pertanto dichiarato improcedibile. Poiché la decisione è limitata a questioni preliminari, ai sensi dell’art. 31, comma 3, del d.lgs. n. 174/2016 non si pronuncia sulle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.