Esenzione IRPEF vittime del dovere ed equiparati su ogni trattamento pensionistico (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 73 del 18.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’esenzione dall’IRPEF prevista dall’art. 1, comma 211, della legge n. 232/2016 in favore delle vittime del dovere e dei soggetti equiparati ex art. 1, comma 564, della legge n. 266/2005 ha natura soggettiva e non è circoscritta alle sole pensioni di privilegio o agli assegni speciali correlati allo status. Il beneficio si applica a tutti i trattamenti pensionistici goduti dal beneficiario, compresa la pensione ordinaria, dovendosi garantire parità di trattamento rispetto alle vittime del terrorismo. La giurisdizione sulla pretesa spetta alla Corte dei conti, quale giudice delle pensioni dei pubblici dipendenti, restando estranea al giudice tributario la questione concernente il rapporto pensionistico negli aspetti riferibili alla relativa trattenuta.

Il Fatto

Il ricorrente, militare in congedo della Marina Militare, è titolare dello status di Equiparato a Vittima del Dovere, riconosciutogli con decreto del Ministero della Difesa. Sul trattamento pensionistico in godimento l’INPS operava la trattenuta IRPEF, non riconoscendo l’esenzione che il ricorrente assumeva spettargli in ragione del proprio status.

Di qui il ricorso alla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per le Marche, con cui il ricorrente ha chiesto l’accertamento del diritto all’esenzione e la condanna dell’INPS al versamento della somma dovuta direttamente a lui, oltre alla refusione delle spese. L’INPS si è costituita contestando la tesi, sostenendo che il regime agevolativo riguarderebbe solo i trattamenti pensionistici di privilegio e non quelli ordinari.

La Motivazione della Corte

In via pregiudiziale il giudice ha affermato la giurisdizione della Corte dei conti. Richiamando la giurisprudenza della Suprema Corte, ha ricordato che spettano in via esclusiva a questa giurisdizione, a norma degli artt. 13 e 62 del r.d. n. 1214/1934, le controversie concernenti la sussistenza del diritto, la misura e la decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti. L’ambito è omnicomprensivo e comprende anche i profili riferibili alla trattenuta fiscale, non vertendosi in una controversia tributaria ma nel rapporto pensionistico.

Nel merito il ricorso è stato accolto. La Corte ha osservato che l’art. 1, comma 211, della legge n. 232/2016 individua categorie soggettive — tra cui i soggetti equiparati alle vittime del dovere — cui si applica l’esenzione. La norma non ha circoscritto il beneficio alle pensioni di privilegio o agli assegni legati al grado di invalidità, sicché ogni lettura restrittiva si porrebbe in contraddizione con il dato letterale e logico.

Il giudice ha poi richiamato la giurisprudenza della Suprema Corte in materia di esenzione IRPEF, che ha esteso a tali categorie i benefici già previsti per le vittime del terrorismo. L’esenzione, decorrente dal 1° gennaio 2017, ha natura soggettiva e si applica a tutti i trattamenti pensionistici goduti dal beneficiario, non essendo limitata alle sole pensioni privilegiate, in coerenza con il principio di parità di trattamento rispetto alle vittime del terrorismo.

La ratio della normativa è quella di garantire alle vittime e ai loro familiari strumenti adeguati di tutela e sostegno, morali ed economici. Tale finalità è stata reputata valevole anche per i soggetti equiparati. Il ricorrente ha quindi diritto all’esenzione sul trattamento in godimento, con condanna dell’INPS a porre fine alla relativa trattenuta e riconoscimento delle spese legali secondo i criteri del d.m. n. 55/2014.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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