Conflitto di interessi nella difesa congiunta: nullità e rinvio al primo giudice (Corte dei Conti Sez. I App. n. 37 del 20.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di responsabilità contabile, la difesa di più convenuti da parte di un unico avvocato, quando tra le rispettive posizioni sussista un potenziale conflitto di interessi, integra violazione del principio del contraddittorio di cui all’art. 101 c.p.c., richiamato dall’art. 7, secondo comma, c.g.c., ed è rilevabile d’ufficio anche in appello, pur in assenza di specifica doglianza e sebbene i mandati siano stati rilasciati separatamente. Ne deriva la nullità degli atti processuali compiuti dopo la proposizione della domanda, compresa la sentenza impugnata. Il giudice d’appello, non potendo rinnovare direttamente gli atti nulli ex art. 50 c.g.c., deve annullare la decisione e rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell’art. 199, primo comma, lett. b), c.g.c.
Il Fatto
La Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per la Regione Emilia Romagna ha citato due convenuti per il danno erariale derivante dalla corresponsione, non dovuta, dell’indennità di amministratore societario. Il primo, già sindaco del comune, avrebbe designato il secondo — consigliere comunale — quale amministratore unico di una società in house dell’ente, in violazione del divieto di cumulo dei compensi.
La Sezione territoriale, con la sentenza n. 7/2023, ha condannato il sindaco al risarcimento del 60% del danno, rigettando la domanda verso l’amministratore, qualificato mero percettore. Entrambi i convenuti erano stati difesi dal medesimo avvocato. Avverso la decisione hanno proposto appello principale la Procura e appello incidentale il condannato.
La Motivazione della Corte
In via pregiudiziale, la Sezione d’appello dichiara la contumacia dell’appellato non costituitosi, ritualmente evocato in giudizio ai sensi dell’art. 93 c.g.c. Esamina poi il motivo incidentale sul difetto di giurisdizione contabile, respingendolo: il danno concerne il patrimonio della società in house e la vicenda, in disparte la natura uti socius o iure imperii delle determinazioni sindacali, è attratta alla giurisdizione di responsabilità ai sensi dell’art. 12 del t.u.s.p.
Il Collegio rileva quindi d’ufficio un vizio non devoluto dalle parti: la completezza del contraddittorio in primo grado, sotto il profilo del corretto svolgimento del mandato difensionale da parte dell’unico patrono di entrambi i convenuti. Pur in assenza di specifiche doglianze, è obbligo del giudice d’appello verificare tale condizione, poiché l’accettazione di plurimi incarichi, nello stesso giudizio, ove sussista un potenziale conflitto di posizioni difensive, viola l’art. 101 c.p.c.
La Corte valorizza il diverso esito processuale dei due appellati, l’uno condannato e l’altro assolto, e la scelta del difensore comune di resistere in secondo grado per il solo condannato, benché i motivi della Procura investissero anche l’altro. Le condotte ascritte ai due prevenuti — commissiva la prima, omissiva la seconda — sono eterogenee e non omologabili, potendo astrattamente elidersi a vicenda sotto il profilo della rilevanza causale.
Ne discende la nullità di tutti gli atti processuali compiuti in primo grado, compresa la sentenza impugnata, non potendo il Collegio rinnovarli direttamente ex art. 50 c.g.c. La causa va rimessa al primo giudice ai sensi dell’art. 199, primo comma, lett. b), c.g.c., perché sia restituita ai convenuti la possibilità di difendersi con separati patroni. Gli ulteriori motivi restano assorbiti; le spese sono compensate per la natura processuale della decisione.
Nota della Redazione
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