Inammissibile il conto del consegnatario camerale senza debito di custodia (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 98 del 22.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’obbligo della resa del conto giudiziale da parte dei consegnatari di beni mobili delle Camere di commercio presuppone l’identificazione di un vero e proprio debito di custodia, del quale è investito soltanto il consegnatario incaricato di gestire un deposito o un magazzino alimentato dall’acquisizione in stock di beni destinati a ricostituire le scorte operative. La denominazione formale di “consegnatario” non è di per sé indicativa dell’obbligo di resa del conto, poiché compiti e responsabilità si atteggiano diversamente a seconda che i beni siano destinati all’uso e al consumo, con debito di vigilanza, ovvero alla custodia e alla successiva distribuzione, con debito di custodia. In difetto di una gestione di magazzino, il rendiconto depositato non è configurabile come conto giudiziale e va dichiarato inammissibile per assenza dei presupposti processuali, non essendo il suo autore qualificabile come agente contabile.
Il Fatto
Il consegnatario di beni mobili e provveditore di una Camera di Commercio rende il conto giudiziale per il periodo 01.01.2023 – 31.12.2023, depositato il 24.05.2024, corredato del visto di regolarità e parificato dall’Ente. Il conto espone un totale in carico e in scarico di importo identico, per l’integrale assegnazione agli uffici dei beni acquistati.
Il Magistrato istruttore, acquisite le precisazioni dell’Ente sull’organizzazione del servizio, sottopone il conto al Collegio ritenendolo inammissibile, sul presupposto che la gestione non configuri un debito di custodia. L’agente contabile deposita memoria difensiva, deducendo un modello di “magazzino in transito” con presa in carico dei beni, attività di dismissione e gestione della procedura assicurativa per un furto, e chiede in via principale l’accertamento dell’ammissibilità del conto con discarico.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta la questione preliminare dell’ammissibilità del conto reso dal consegnatario camerale. La distinzione tra debito di custodia e debito di vigilanza discende dall’art. 32 del R.D. n. 827 del 1924 ed è sviluppata dal d.P.R. n. 254 del 2002, che qualifica rispettivamente l’agente contabile e l’agente amministrativo; l’art. 12 del medesimo regolamento esclude i consegnatari per debito di vigilanza dalla resa del conto giudiziale.
Quanto alle Camere di commercio, l’art. 4 della legge n. 274 del 1998 ha esteso agli agenti contabili la disciplina sulla trasmissione dei conti e l’art. 37 del d.P.R. n. 254 del 2005 ha prescritto l’obbligo per l’istituto cassiere e il responsabile del servizio di cassa interno. La Corte richiama la giurisprudenza contabile (Sez. II n. 963/2017; Sez. Marche n. 35 e 36/2023; Sez. Abruzzo n. 102/2015; Sez. Campania n. 402 e 469/2024; Sez. Veneto n. 191/2016) secondo cui l’obbligo non prescinde dall’identificazione di un vero debito di custodia.
Dall’esame del conto emerge un elenco di beni inventariati — software, materiale informatico, arredamento, opere d’arte, autoveicoli, impianti — per i quali non si configura una gestione di magazzino. La relazione acquisita in istruttoria descrive acquisti basati sulle necessità concrete, inventariazione e assegnazione tempestiva agli uffici richiedenti, assenza di un magazzino centralizzato, limitazione della giacenza presso l’ufficio informatico al tempo necessario all’inizializzazione.
Il Collegio ritiene superata, per la nuova organizzazione dinamica adottata dall’Ente, la situazione di forte giacenza rilevata in passato per l’esercizio 2010. Irrilevante è il richiamo al parere n. 3/2014 delle Sezioni Riunite, poiché il conto dei consegnatari degli enti locali riguarda solo i beni presi in consegna con debito di custodia; né le direttive ministeriali e la nota di Unioncamere possono introdurre nozioni difformi dalla contabilità generale dello Stato. Il tempo, pur variabile, necessario a inventariazione, collaudo e configurazione non muta la qualificazione del debito, mentre il rischio di un adempimento solo formale — con entrata e contestuale uscita dal magazzino — va evitato attribuendo rilievo alle modalità concrete di svolgimento delle operazioni.
Il Collegio distingue poi l’inammissibilità, che attiene ai presupposti processuali ab origine, dall’improcedibilità, relativa a vizi sopravvenuti, e afferma che l’art. 149 c.g.c. non esclude provvedimenti in rito, in forza del rinvio dell’art. 7, comma 2, c.g.c. e dell’art. 145, comma 4, c.g.c. Il conto è pertanto dichiarato inammissibile, con nulla sulle spese.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.