Estensione coefficiente 2,44% alla polizia penitenziaria dal 2022 (Corte dei Conti Sez. I App. n. 251 del 11.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 1, comma 101, legge n. 234/2021 estende al personale delle Forze di polizia a ordinamento civile, in possesso al 31 dicembre 1995 di un’anzianità contributiva effettivamente maturata inferiore a diciotto anni, l’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, ai fini del calcolo della quota retributiva della pensione liquidata con il sistema misto, con applicazione dell’aliquota del 2,44% per ogni anno utile. La disposizione, priva di natura interpretativa e dunque non retroattiva, opera anche per i trattamenti già liquidati, ma con efficacia ex nunc, ossia dal rateo di gennaio 2022. Il principio delle Sezioni Riunite n. 1/2021/QM e n. 12/2021/QM, nato per il solo personale militare, riceve così applicazione generalizzata al Comparto Sicurezza e Difesa, in ragione della specificità delle funzioni riconosciuta dall’art. 19 legge n. 183/2010.

Il Fatto

Due pensionati, già appartenenti alla Polizia penitenziaria, al 31 dicembre 1995 vantavano rispettivamente 15 anni e 10 mesi e 17 anni e 11 mesi di servizio utile. Avevano chiesto l’applicazione dell’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973 per il calcolo della quota retributiva della pensione.

Il giudice di primo grado aveva respinto la domanda, ritenendoli non rientranti tra il personale militare, unico destinatario della norma secondo l’orientamento allora prevalente. Da qui l’appello, affidato a un unico complesso motivo concernente violazione ed errata applicazione della medesima disposizione.

La Motivazione della Corte

In via preliminare, la Sezione verifica l’ammissibilità dell’appello alla luce dell’art. 170 c.g.c., che nei giudizi pensionistici lo consente per soli motivi di diritto. La doglianza prospetta un asserito errore di diritto e supera dunque il filtro.

Nel merito, il Collegio richiama la giurisprudenza delle Sezioni Riunite di questa Corte, che con la sentenza n. 1/2021/QM ha affermato il principio del calcolo della quota retributiva con l’aliquota del 2,44% per ogni anno utile per il personale militare cessato con oltre venti anni di anzianità e in possesso al 31 dicembre 1995 di un’anzianità tra i quindici e i diciotto anni. Il principio è stato poi esteso dalla sentenza n. 12/2021/QM al personale militare con anzianità inferiore ai quindici anni.

La giurisprudenza d’appello aveva invece escluso in passato l’applicabilità dell’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973 ai corpi di polizia ad ordinamento civile, compresa la Polizia penitenziaria, sul rilievo che l’art. 1 legge n. 395/1990 aveva dichiarato il Corpo destinatario delle norme degli impiegati civili dello Stato solo “in quanto compatibili”, e che l’art. 56, comma 3, d.lgs. n. 443/1992 aveva richiamato il solo art. 52 del medesimo testo unico.

Il quadro muta con l’entrata in vigore dell’art. 1, comma 101, legge n. 234/2021, che estende espressamente al personale delle Forze di polizia a ordinamento civile, in possesso al 31 dicembre 1995 di un’anzianità inferiore ai diciotto anni, l’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973, con l’aliquota del 2,44% per ogni anno utile. La finalità è di armonizzare il trattamento pensionistico del Comparto Sicurezza e Difesa, in ragione della specificità delle funzioni tutelata dall’art. 19 legge n. 183/2010.

La disposizione non ha natura di interpretazione autentica e difetta quindi di efficacia retroattiva: si applica ai trattamenti già liquidati, ma con efficacia ex nunc, dal rateo di gennaio 2022. Il Collegio richiama sul punto la giurisprudenza contabile (Sez. II App. n. 114/2022 e n. 126/2023) e l’avallo della Corte costituzionale n. 33/2023, che ha confermato la riliquidazione operante solo dal rateo di gennaio 2022. L’eccezione di prescrizione quinquennale dei ratei resta assorbita, essendo la decorrenza fissata al gennaio 2022. L’appello è pertanto parzialmente accolto, con diritto degli appellanti alla riliquidazione e agli accessori di legge secondo l’art. 167, comma 3, c.g.c. e i canoni delle Sezioni Riunite n. 10/2002/QM.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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