Conto dell’agente contabile consegnatario di partecipazioni: irregolare senza addebito (Corte dei Conti Sez. giur. Bolzano n. 16 del 05.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il conto giudiziale dell’agente contabile consegnatario di partecipazioni societarie non si limita alla materiale detenzione dei titoli, ma investe un’attività di gestione che impone di esporre tutte le partecipazioni detenute dall’Ente, con i valori aggiornati determinati secondo il metodo del patrimonio netto per le società controllate o partecipate e, per le partecipazioni inferiori al 20 per cento, secondo il costo di acquisto rettificato dalle perdite durevoli. Il conto deve essere corredato da una relazione sulla gestione che dia contezza delle direttive impartite alle società e dei soggetti delegati a rappresentare l’Ente in assemblea. L’approvazione da parte dell’organo competente deve seguire la sottoscrizione del conto e la sua parificazione. Le irregolarità riscontrate, estranee a condotte di danno erariale, comportano la dichiarazione di irregolarità senza addebito.
Il Fatto
Il magistrato designato all’esame del conto dell’agente contabile consegnatario delle partecipazioni societarie di un Comune, per l’esercizio 2024, ha rimesso gli atti al Collegio ai sensi degli artt. 145 e 147 c.g.c., segnalando una serie di irregolarità nella resa del conto.
In particolare risultavano la sottoscrizione e la parificazione del conto in data successiva alla delibera di approvazione del Consiglio comunale, l’uso del modello 16 anziché del prescritto modello 22 di cui al d.P.R. n. 194/1996, l’esposizione delle partecipazioni al valore nominale anziché al patrimonio netto o al costo di acquisto rettificato, e la mancata corrispondenza tra le partecipazioni indicate nel conto e quelle elencate nella delibera consiliare di revisione periodica. Il Procuratore ha chiesto la dichiarazione di irregolarità del conto. L’agente contabile ha depositato memoria difensiva.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla qualificazione dell’agente contabile consegnatario di azioni, chiamato a svolgere un’attività di gestione e non di mera detenzione, rappresentando l’Ente nelle assemblee ed esercitando i diritti connessi alla partecipazione, con disponibilità giuridica e non soltanto materiale dei titoli. Da ciò deriva che il conto deve contenere la descrizione dei titoli, la consistenza in quantità e valore all’inizio e alla fine dell’esercizio con indicazione delle variazioni, le modalità di esercizio della gestione e quelle di applicazione delle direttive impartite dai titolari delle partecipazioni pubbliche.
La Corte dà continuità all’orientamento della Sezione e afferma che il conto deve riportare tutte le partecipazioni societarie detenute dal Comune, essendo irrilevante l’intitolazione del modello, ed esporre i valori aggiornati secondo il metodo del patrimonio netto per le società controllate o partecipate. Per le partecipazioni inferiori al 20 per cento è sufficiente il costo di acquisto, rettificato dalle perdite di valore durevoli. Il conto va inoltre corredato da una relazione dettagliata sulla gestione.
Sul modello utilizzato, la Corte rileva che l’art. 19, comma secondo, l.r. n. 10/1998, su cui poggiavano i decreti del Presidente della Giunta regionale che avevano approvato gli schemi contabili, è stato espressamente abrogato dall’art. 337 della l.r. n. 2/2018. In un’ottica sostanzialistica, tuttavia, i due modelli hanno contenuto identico, con la sola differenza che il modello 16 è bilingue; in ragione della parificazione della lingua tedesca a quella italiana, le Amministrazioni possono compilare il modulo nella lingua preferita.
Quanto alle firme apposte dopo la delibera di approvazione, l’Amministrazione ha provato di aver redatto il conto in versione cartacea e di averlo solo successivamente depositato su SIRECO. Il Collegio ribadisce che l’approvazione dell’organo competente deve essere successiva alla sottoscrizione e alla parificazione, e che il conto va depositato unitamente alla relazione degli organi di controllo interno ai sensi dell’art. 139, secondo comma, c.g.c., con contenuto conforme nelle versioni italiana e tedesca.
Il conto viene pertanto dichiarato irregolare senza addebito; in assenza di condanna nulla si provvede sulle spese.
Nota della Redazione
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