Discarico dell’agente contabile e approvazione del conto dell’ultima gestione (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 39 del 05.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il conto giudiziale relativo all’ultima gestione dell’agente contabile è sempre sottoposto all’esame della Sezione giurisdizionale, ai sensi dell’art. 147, comma 3, c.g.c., anche quando non occorra procedere alla revocazione delle decisioni sui conti precedenti. Tale adempimento ha carattere sostanziale: attraverso il controllo giudiziale si determina la presa d’atto formale della chiusura della gestione, nell’interesse dell’agente contabile e dell’Amministrazione. In assenza di irregolarità rilevanti sotto il profilo della corretta gestione contabile, il giudice approva il conto e dichiara il discarico dell’agente ai sensi dell’art. 149, comma 2, c.g.c.
Il Fatto
Il giudizio di conto ha ad oggetto il rendiconto presentato da un agente contabile addetto alla riscossione delle entrate doganali e alla contabilità dei bollettari, per il periodo 01.01.2023–31.05.2023, depositato il 22.08.2023. La gestione è di tipo misto, a denaro e a materia, entrambe rendicontate nel modello X9 meccanografico.
Trattandosi dell’ultima gestione dell’agente, il magistrato istruttore, con relazione n. 300/2025, ha rimesso il conto alla valutazione del Collegio, evidenziando che nulla ostava all’approvazione e al discarico. All’udienza pubblica il Pubblico Ministero ha concluso per la regolarità del conto e per il parere favorevole al discarico.
La Motivazione della Corte
La Sezione ricostruisce anzitutto il quadro normativo di riferimento. L’art. 147, comma 3, c.g.c. prevede che l’udienza sia sempre fissata, tra l’altro, per i conti relativi all’ultima gestione degli agenti contabili, quando comprendano partite attinenti a precedenti gestioni degli stessi agenti e non occorra procedere alla revocazione delle decisioni sui conti precedenti.
Il Collegio qualifica l’adempimento come di carattere sostanziale. Attraverso il controllo giudiziale si realizza la presa d’atto formale della chiusura della gestione. La funzione è duplice: da un lato tutela l’agente contabile uscente, evitando commistioni e responsabilità connesse alla gestione dell’agente subentrante; dall’altro tutela l’Amministrazione, che vede acclarata la regolarità della gestione che si chiude.
Nel caso concreto, il magistrato istruttore aveva verificato la correttezza delle somme da riscuotere e versare, la ripresa della rimanenza iniziale di bollettari, il riscontro delle movimentazioni nella documentazione in atti, la trasmissione della relazione prevista dall’art. 139, comma 2, c.g.c. e la regolarità del verbale di passaggio delle consegne. La discrepanza inizialmente rilevata tra i dati del conto e quelli del verbale ha trovato giustificazione nei chiarimenti forniti dall’agente.
Su queste basi, e in adesione al parere del Pubblico Ministero, la Sezione ha ritenuto sussistenti i presupposti per il discarico ai sensi dell’art. 149, comma 2, c.g.c., non ravvisando irregolarità del conto rilevanti sotto il profilo della corretta gestione contabile. Il conto è stato pertanto approvato e l’agente contabile dichiarato discaricato, con pronuncia che nulla dispone sulle spese.
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Nota della Redazione
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