Ultrapetizione erariale: annullata la condanna dell’operatore CAA (Corte dei Conti Sez. App. Sicilia n. 5 del 09.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice contabile non può porre a fondamento della condanna di responsabilità amministrativa fatti e particelle mai contestati dall’organo requirente. Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, sancito dall’art. 112 cod. proc. civ. e dall’art. 101, comma 3, c.g.c., impedisce al giudice di alterare gli elementi obiettivi di identificazione dell’azione. La libertà di qualificazione giuridica dei fatti non consente di attribuire o negare a una parte un bene diverso da quello richiesto né di decidere su questioni estranee all’oggetto del giudizio. L’accertamento officioso di circostanze rinvenibili nei documenti non equivale ad allegazione di parte. La condanna fondata su profili esorbitanti dal petitum e dalla causa petendi è annullata per ultrapetizione.

Il Fatto

La Procura regionale conveniva in giudizio il legale rappresentante di una società agricola e tre operatori di un Centro di assistenza agricola, contestando una indebita percezione di contributi comunitari PAC per le annualità dal 2010 al 2016, realizzata attraverso un disegno illecito unitario. All’operatore ricorrente era contestata l’omessa verifica sulla domanda unica di pagamento dell’annualità 2015.

La Sezione di primo grado lo condannava in solido con la beneficiaria, fino a concorrenza di euro 13.166,90, per l’annualità 2015. Avverso tale capo l’appellante proponeva impugnazione, deducendo fra l’altro la prescrizione, il difetto di dolo e il vizio di ultrapetizione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio scrutinava anzitutto l’eccezione di nullità dell’atto di citazione per presunta asimmetria rispetto all’invito a dedurre. L’art. 87 c.g.c. non richiede identità di contenuto tra i due atti, ma solo che gli elementi essenziali del fatto, le qualità, i motivi di diritto e le conclusioni corrispondano. La doglianza è infondata, avendo l’atto introduttivo esplicitato ciò che la contestazione preprocessuale esponeva sinteticamente, con rinvio per relationem agli atti dell’istruttoria.

La Corte affronta poi il vizio di ultrapetizione. La Procura aveva contestato all’operatore, in via specifica, l’inserimento nella domanda 2015 di terreni in agro di Cesarò e Ragusa, di cui la ditta non aveva la titolarità. Il primo giudice, dopo aver escluso l’inserimento di quei terreni, aveva fondato la responsabilità sull’asseveramento di altri terreni, riconducibili a contratti verbali di affitto e ubicati nei comuni di Collesano, Licata e Favara.

Il Collegio reputa la censura fondata. La libertà del giudice di qualificare diversamente i fatti e di applicare principi diversi da quelli invocati dalle parti non lo autorizza a interferire con il potere dispositivo né a pronunciare su questioni estranee all’oggetto del giudizio. La giurisprudenza contabile richiamata (Sez. I/A n. 52 del 2024; Sez. III/A n. 83/2025), in continuità con la Cass. sez. I, ord. n. 9074/2024, preclude di porre a base della decisione circostanze non oggetto di puntuale allegazione o contestazione negli scritti di parte.

Il principio assume particolare cogenza in presenza di un’ampia mole di materiale istruttorio, versato per la pluralità di parti coinvolte nel parallelo processo penale: l’accertamento officioso di ulteriori particelle non sostituisce la contestazione attorea. L’appellante non ha potuto articolare le proprie difese su addebiti mai mossigli.

Ne deriva l’accoglimento dell’appello e l’annullamento della sentenza gravata limitatamente alle statuizioni di condanna, compresa quella sulle spese, con assorbimento degli ulteriori profili di censura. Le spese di entrambi i gradi sono compensate ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c., in ragione della natura di mero rito della pronuncia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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