Consenso alla consegna nel m.a.e. irrevocabile se validamente informato (Cass. pen. Sez. VI n. 41880 del 31.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di mandato d’arresto europeo, il consenso alla consegna è validamente prestato solo se la persona richiesta è assistita da un difensore e sia stata adeguatamente informata, in una lingua a lei conosciuta, del contenuto del mandato, delle conseguenze dell’adesione alla consegna e dell’irrevocabilità del consenso. Gli artt. 10, comma 1, e 14 della legge n. 69/2005, letti alla luce degli artt. 11 e 13, par. 2, della decisione quadro 2002/584/GAI, impongono che il consenso ed eventuale rinuncia siano raccolti in condizioni dalle quali risulti che l’interessato li ha espressi volontariamente e con piena consapevolezza delle conseguenze, con diritto all’assistenza di un consulente legale. Il consenso così prestato, ai sensi dell’art. 14, comma 3, legge n. 69/2005, è irrevocabile: il comma 2 della medesima disposizione disciplina soltanto il momento in cui esso può essere espresso, non la sua revocabilità.

Il Fatto

La Corte di appello di Firenze ha disposto la consegna all’autorità giudiziaria spagnola di un soggetto in esecuzione di un mandato di arresto europeo emesso nei suoi confronti per tentato furto in abitazione e per una serie di rapine. La consegna era stata preceduta dal consenso dell’interessato, raccolto in udienza di convalida.

Il difensore ha proposto ricorso per cassazione denunciando la violazione degli artt. 10, comma 1, e 14, comma 2, della legge n. 69/2005. Ha sostenuto che il consenso fosse invalido, perché il ricorrente non era stato adeguatamente informato della natura del mandato, dello stato del procedimento estero, dell’esistenza di eventuali misure cautelari e delle conseguenze del consenso, e che l’udienza si era svolta in presenza di un solo sostituto del difensore di fiducia.

La Motivazione della Corte

La Sesta Sezione ha dichiarato il ricorso inammissibile, affrontando due distinte questioni: le condizioni in cui il consenso è stato espresso e la sua eventuale revocabilità.

Sul primo profilo, la Corte ha richiamato l’art. 10, comma 1, legge n. 69/2005, che impone al presidente della corte di appello di sentire la persona sottoposta a misura cautelare, informandola in una lingua conosciuta del contenuto del mandato e della procedura di esecuzione, nonché della facoltà di acconsentire alla consegna e di rinunciare al principio di specialità, avvertendola che il consenso e la rinuncia non sono revocabili. La norma va letta in coerenza con l’art. 11 della decisione quadro 2002/584/GAI, che riconosce al consegnando il diritto all’informazione, e con l’art. 13, par. 2, che esige condizioni di volontarietà e piena consapevolezza, con diritto all’assistenza di un consulente legale.

Su questa base, richiamando propri precedenti (Sez. 6 n. 25559 del 25.06.2024, Oueslati; Sez. 6 n. 19487 del 21.05.2025, Poloni), la Corte ha ribadito che, ai fini della validità del consenso, è necessario che la persona richiesta sia assistita da un difensore e sia stata adeguatamente informata sul contenuto del mandato, sulle conseguenze dell’adesione alla consegna e sull’irrevocabilità del consenso.

Il verbale dell’udienza di convalida ha attestato che il ricorrente, assistito da un difensore e alla presenza di un interprete, è stato informato del contenuto del mandato, della facoltà di consentire o meno alla consegna e di rinunciare o meno al principio di specialità, ed è stato edotto dell’irrevocabilità del consenso e della rinuncia. Dopo tali avvisi, nella sua lingua e con l’assistenza di un difensore, ha consentito alla consegna. La doglianza è stata pertanto giudicata manifestamente infondata.

Quanto alla seconda censura, la Corte ha osservato che l’art. 14, comma 3, legge n. 69/2005 prevede espressamente l’irrevocabilità del consenso. Il comma 2 della medesima disposizione stabilisce unicamente che il consenso, non prestato in udienza di convalida, può essere espresso fino alla conclusione dell’udienza fissata per la decisione sulla richiesta di consegna: non introduce alcuna deroga alla regola dell’irrevocabilità. Ne è seguita la declaratoria di inammissibilità, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, unitamente agli adempimenti di cui all’art. 22, comma 5, legge n. 69/2005.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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