Sindacato di legittimità circoscritto alla motivazione apparente nei provvedimenti reali (Cass. pen. Sez. 2 n. 18394 del 21.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il sindacato della Corte di cassazione in tema di ordinanze del riesame relative a provvedimenti reali è circoscritto alla sola violazione di legge, ai sensi dell’art. 325, comma 1, cod. proc. pen., e non può estendersi al merito. Tale violazione è configurabile unicamente in presenza di mancanza assoluta di motivazione o di motivazione meramente apparente, correlata all’inosservanza di precise norme processuali. In tema di sequestro preventivo non è necessaria la valutazione dei gravi indizi di colpevolezza, essendo sufficiente il fumus commissi delicti, ossia l’astratta sussumibilità del fatto contestato in una determinata ipotesi di reato.

Il Fatto

Con ordinanza del 23/06/2026, il Tribunale di Napoli rigettava l’appello proposto dall’indagato e dalla terza interessata avverso l’ordinanza del Gip del 19/09/2025, che aveva a sua volta respinto la richiesta di restituzione della somma di euro 242.000,00, oggetto di sequestro probatorio e preventivo per i reati di cui agli artt. 473 e 648 cod. pen.

Avverso tale ordinanza i due ricorrenti proponevano ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge processuale per l’apparenza della motivazione in ordine alla sussistenza del fumus, del periculum e della pertinenzialità della somma, nonché per la mancata riduzione del sequestro in base al principio di proporzionalità.

La Motivazione della Corte

La Corte ha preliminarmente richiamato il proprio diritto vivente, secondo cui il controllo di legittimità sui provvedimenti reali è limitato alla violazione di legge, come disposto dall’art. 325 cod. proc. pen. e come uniformato dalle Sezioni Unite n. 5876 del 2004, Bevilacqua. Tale violazione ricorre solo in caso di mancanza assoluta o apparenza della motivazione, non essendo consentita una rivalutazione nel merito delle scelte del giudice di appello.

La Corte ha poi chiarito che, per il sequestro preventivo, è sufficiente il fumus commissi delicti, consistente nell’astratta sussumibilità del fatto in una ipotesi di reato, correlata a concreti elementi indiziari, senza che occorra la prova dei gravi indizi di colpevolezza.

Nel caso di specie, il Tribunale aveva svolto un concreto ruolo di garanzia, con ampia motivazione, confrontandosi con le doglianze difensive e richiamando elementi specifici, quali la nota della Squadra mobile e il contenuto della messaggistica, per escludere la rilevanza delle allegazioni difensive. I ricorrenti non si erano confrontati con tale percorso argomentativo, limitandosi a reiterare censure già disattese.

Quanto alla posizione della terza interessata, la Corte ha rilevato l’assenza di allegazioni specifiche, essendosi la ricorrente limitata a proporre una diversa lettura del fatto, senza dedurre alcuna violazione di legge o manifesta illogicità. I ricorsi sono stati, pertanto, dichiarati inammissibili, con condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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