Consenso informato invalido e asportazione di cisti non autorizzata configurano colpa grave (Corte dei Conti Sez. giur. Umbria n. 40 del 09.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il consenso informato che non menzioni l’asportazione di una formazione cistica di natura non ovarica, ecograficamente già rilevata, non copre l’atto sanitario effettivamente eseguito, che resta privo di legittimazione e dunque illecito. Il consenso è validamente prestato solo se il paziente è posto in condizione di conoscere l’atto sanitario proposto e i rischi connessi; l’art. 112 cod. proc. civ., richiamato dall’art. 7, comma 2, C.G.C., impone al giudice contabile di pronunciarsi sull’oggetto del risarcimento richiesto dal Requirente, ovvero il pregiudizio patrimoniale subito dall’Azienda sanitaria, e non sul diverso danno alla salute. Nel giudizio di responsabilità amministrativa non trova applicazione il criterio civilistico di ripartizione paritaria del danno tra struttura e medico, operando il potere officioso di riduzione dell’addebito proprio del giudice contabile. Integra colpa grave la condotta del sanitario che, avendo la disponibilità del consenso, ometta di attivare la piena informazione della paziente su evenienze diagnostiche, ancorché rare, e di trasmetterle all’operatore coinvolto.

Il Fatto

La Procura regionale ha convenuto in giudizio un medico ginecologo e un chirurgo, chiedendo la condanna al risarcimento di euro 66.547,07 in favore dell’Azienda sanitaria, importo corrispondente al risarcimento riconosciuto a una paziente e ai compensi del legale incaricato di tutelarne gli interessi.

Secondo la prospettazione accusatoria, la somma era gravata sul bilancio dell’Ente a seguito di una transazione recepita con deliberazione del Direttore generale, conseguente all’accordo transattivo formulato dal comitato aziendale per la gestione dei sinistri. Il pregiudizio originava da un intervento eseguito nel 2013, nel quale si sarebbe determinata, tramite l’apposizione di clips metalliche in prossimità di una radice nervosa, una sciatalgia cronica alla paziente, nonché da un consenso informato ritenuto generico. I convenuti hanno contestato l’esistenza del danno erariale, della colpa grave e del nesso causale, chiedendo l’ammissione di una consulenza tecnica e di prove testimoniali.

La Motivazione della Corte

La Sezione ha anzitutto disatteso le richieste istruttorie. Quanto alla consulenza tecnica, i fatti risalenti a oltre un decennio risultavano del tutto documentati e le circostanze cliniche compiutamente allegate; quanto alle prove testimoniali, la chiarezza della relazione medico-legale depositata rendeva superflua ogni conferma, mentre la circostanza del concorso all’apposizione delle clips non era contestata alla convenuta.

Nel merito, la Corte ha chiarito che le eccezioni fondate sulla mancata liquidazione del danno da lesione del diritto di autodeterminazione non rilevano nel giudizio contabile. Questo fonda su un pregiudizio affatto diverso: il depauperamento del patrimonio dell’Azienda sanitaria per effetto della condotta illecita del presunto responsabile. Il principio “chiesto e pronunciato” impone di pronunciarsi sulla domanda della Procura e non oltre i limiti di essa.

La Sezione ha quindi ritenuto illecito il consenso somministrato alla paziente. La fattispecie, pur disciplinata dalla legge n. 219 del 2017, era già principio consolidato: il consenso costituisce legittimazione e fondamento del trattamento sanitario, senza il quale l’intervento è illecito al di fuori dei casi di trattamento obbligatorio o di stato di necessità. Non si configura alcun assenso implicito o presunto della paziente all’asportazione di una cisti di natura diversa da quella, in ipotesi, ovarica, non essendo stata dall’interessata conosciuta né la natura della formazione né i rischi gravi correlati alla sua posizione retroperitoneale presacrale.

La Corte ha individuato nella ginecologa, primo operatore, il soggetto cui imputare l’invalido consenso informato. Nessuna attenzione era stata prestata alla natura della cisti ecograficamente rilevata, né alla paziente era stata data alcuna informazione, né al chirurgo successivamente coinvolto la stessa era stata trasmessa. In una seconda e alternativa ipotesi, avvalorata dalle dichiarazioni del consulente aziendale, l’avvio dell’asportazione da parte della medesima avrebbe determinato l’emorragia per la quale il chirurgo veniva cooptato, con colpa cosciente. Il nesso causale è stato affermato applicando il principio del “più probabile che non”, non richiedendosi l’esclusione dei fattori eziologici alternativi, criterio proprio del diverso ordinamento penalistico.

Per il chirurgo, coinvolto in urgenza a fronte di una copiosa emorragia, senza conoscenza del consenso prestato e in un campo operatorio preparato da altri, la Sezione ha escluso la colpa grave, rigettando la domanda. Ha respinto l’applicazione del criterio di ripartizione paritaria tra struttura e medico, valendo il potere officioso di riduzione dell’addebito, e ha confermato il risarcimento del 50% del danno complessivo a carico della ginecologa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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