Terzo e SCIA edilizia: consolidamento dei titoli e limiti dell’autotutela (TAR Lazio n. 6631 del 13.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
La segnalazione certificata di inizio attività non costituisce provvedimento tacito direttamente impugnabile: il terzo che lamenti un pregiudizio derivante dalla SCIA edilizia è onerato di sollecitare l’esercizio dei poteri di controllo e vigilanza dell’amministrazione entro il termine di trenta giorni dalla presentazione della segnalazione. Decorso tale termine, l’amministrazione conserva il potere di intervenire in autotutela solo in presenza dei presupposti di cui all’art. 21-nonies l. n. 241/1990 e nel rispetto del termine di dodici mesi; decorso anche tale termine, la situazione soggettiva del segnalante si consolida definitivamente nei confronti dell’amministrazione e del terzo. L’impugnazione del provvedimento di archiviazione del procedimento di autotutela non può tradursi in un aggiramento dei termini perentori che disciplinano l’azione del terzo avverso la SCIA, con conseguente irricevibilità per tardività delle censure che investono direttamente la legittimità del titolo edilizio.

Il Fatto

Il ricorrente, proprietario di una porzione di villa quadrifamiliare, chiedeva al Comune l’annullamento in autotutela della SCIA del 2017 e della successiva SCIA in variante del 2022, presentate dalla confinante per interventi di ampliamento realizzati in applicazione della disciplina regionale sul c.d. Piano casa, deducendo la violazione delle distanze legali tra costruzioni e l’avvenuta decadenza del titolo originario per mancato avvio dei lavori nel termine di legge. Il Comune, dopo aver acquisito le deduzioni della controinteressata, archiviava il procedimento, ritenendo il manufatto conforme alla disciplina delle distanze e comunque i titoli consolidati per effetto del decorso dei termini. Il ricorrente impugnava l’archiviazione e i titoli edilizi, deducendo, tra l’altro, la violazione delle garanzie partecipative per non essere stato coinvolto nel procedimento.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha dichiarato in primo luogo l’inammissibilità della memoria di replica depositata dal Comune, difettando la memoria conclusionale del ricorrente cui replicare, in applicazione del principio per cui la replica è ammessa solo per rispondere alle deduzioni contenute nelle nuove memorie delle controparti.

Nel merito, il Collegio ha richiamato il consolidato sistema di tutela del terzo avverso la SCIA edilizia, ricostruito a partire dalla sentenza della Corte costituzionale n. 45 del 2019: la segnalazione non è un provvedimento impugnabile, sicché il terzo deve sollecitare i poteri inibitori e repressivi dell’amministrazione nel termine di trenta giorni dalla presentazione della SCIA, ovvero, decorso tale termine, può solo attivare il potere di autotutela alle condizioni di cui all’art. 21-nonies l. n. 241/1990 e nel rispetto del termine di dodici mesi. Decorso anche detto termine, gli effetti della segnalazione si consolidano definitivamente e si estingue l’interesse del terzo all’esercizio del controllo.

Applicando tali principi al caso di specie, il Tribunale ha rilevato che il ricorrente non aveva mai sollecitato i poteri di vigilanza nel termine di trenta giorni, essendosi limitato a presentare istanza di accesso agli atti, e che alla data della prima richiesta di annullamento in autotutela erano già decorsi i dodici mesi dalla presentazione della SCIA in variante del 2022. Il Collegio ha conseguentemente dichiarato il ricorso irricevibile per tardività nella parte in cui censurava direttamente la legittimità dei titoli edilizi, precisando che l’impugnazione del provvedimento di archiviazione non può aggirare i termini perentori di azione del terzo.

Quanto, infine, alla dedotta violazione delle garanzie partecipative, il Tribunale ne ha affermato l’infondatezza: l’amministrazione era tenuta a coinvolgere il controinteressato che sarebbe stato pregiudicato dall’eventuale annullamento in autotutela, non anche il soggetto istante, privo di un obbligo di preventivo ascolto. Il ricorso è stato pertanto dichiarato in parte irricevibile e in parte rigettato, con condanna del ricorrente alla refusione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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