Mancato controllo d’ufficio dei requisiti legittima risarcimento per illegittima esclusione (TAR Lazio n. 6627 del 13.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità civile della pubblica amministrazione, l’accertamento dell’illegittimità del provvedimento espulsivo costituisce indice presuntivo della colpa, il cui onere di superamento grava sull’amministrazione, che deve dimostrare l’errore scusabile. Nell’esame delle domande di partecipazione a una selezione pubblica, l’amministrazione ha il dovere di valutare d’ufficio il possesso di requisiti alternativi previsti dalla lex specialis, ancorché non espressamente invocati dal candidato, non potendo procedere a un’esclusione diretta senza alcuna interlocuzione procedimentale. Il danno patrimoniale da mancata assegnazione dell’incarico è liquidato in misura pari al 75% delle retribuzioni che il ricorrente avrebbe percepito, detratta una percentuale equitativa per la mancata prova dell’impossibilità di impiegare altrove le proprie energie lavorative, con conversione del debito di valore in debito di valuta alla data della sentenza.
Il Fatto
La ricorrente, risultata vincitrice di una procedura selettiva pubblica per il conferimento di incarichi di collaborazione, era stata esclusa dalla Commissione nella seduta del 5 maggio 2021, sul rilievo che l’esperienza professionale dichiarata (19 anni) era stata maturata anche in periodo antecedente al conseguimento della laurea magistrale e del dottorato di ricerca, con conseguente mancato raggiungimento dei requisiti minimi richiesti dal bando.
Il provvedimento di esclusione era stato impugnato con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. Con parere n. 961 del 7 agosto 2024, la I Sezione del Consiglio di Stato aveva accolto il gravame, evidenziando che l’amministrazione avrebbe potuto valutare d’ufficio il requisito, consistente in dieci anni di esperienza e dottorato di ricerca, dichiarato ma non espressamente azionato dalla candidata. Il D.P.R. del 25 ottobre 2024 aveva recepito il parere, e la ricorrente aveva quindi agito in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni, patrimoniali e non, derivanti dalla mancata stipulazione del contratto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha in primo luogo verificato la sussistenza dei presupposti della responsabilità civile dell’amministrazione, richiamando il consolidato indirizzo secondo cui occorrono l’illegittimità del provvedimento lesivo, il danno conseguenza, il nesso causale e la colpa dell’ente. L’illegittimità era già stata accertata in sede di ricorso straordinario, mentre il danno patrimoniale era dimostrato dalla circostanza che la ricorrente, avendo superato la selezione, sarebbe stata destinataria dell’incarico e delle relative retribuzioni.
Quanto alla colpa, la Corte ha valorizzato il fatto che l’amministrazione, pur in presenza di un requisito alternativo palesemente posseduto dalla candidata (dieci anni di esperienza con dottorato di ricerca), aveva proceduto a un’esclusione diretta, senza attivare alcuna interlocuzione procedimentale, in non corretta applicazione dell’art. 5 del bando. La mancata costituzione in giudizio del Ministero non aveva consentito di superare gli elementi presuntivi dell’illegittimità, che integravano l’indice della colpa, anche lieve.
Quanto al quantum, il Tribunale ha dato continuità al criterio già applicato da precedenti pronunce della Sezione relative alla stessa procedura selettiva, liquidando il danno nella misura del 75% del compenso complessivo di € 48.000,00. La decurtazione del 25% è stata ritenuta equa in considerazione della circostanza che la ricorrente aveva svolto altro incarico, quale direttrice di un museo civico, nel medesimo arco temporale, non avendo allegato di essere stata impossibilitata a indirizzare altrove le proprie energie lavorative.
La domanda di risarcimento del danno non patrimoniale è stata invece respinta per la genericità delle allegazioni e la mancanza di prova dei pregiudizi lamentati, non potendo la liquidazione equitativa supplire al difetto di prova sull’an debeatur. Le spese di lite sono state poste a carico del Ministero soccombente, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Nota della Redazione
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