Contraddittorietà insanabile della motivazione sulla prova della notifica dell’intimazione (Cass. civ. Sez. 5 n. 14787 del 18.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
È nulla, per insanabile contraddittorietà della motivazione, la sentenza che, dopo aver affermato la sussistenza della prova della notifica di un’intimazione di pagamento, conclude per l’assenza di tale prova, senza offrire alcuna concreta giustificazione del contrasto. L’intimazione di pagamento di cui all’art. 50 d.P.R. n. 602/1973, equiparabile all’avviso di mora, è atto impugnabile ai sensi dell’art. 19 d.lgs. n. 546/1992; se non impugnata nei termini, determina la cristallizzazione della pretesa impositiva e preclude al contribuente di eccepire la prescrizione già maturata prima della scadenza di quel termine.
Il Fatto
Il contribuente impugnava un’intimazione di pagamento, deducendo, tra l’altro, la mancata notifica delle cartelle presupposte e l’intervenuta prescrizione. La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso, sul presupposto della mancata regolare notifica delle cartelle. L’Agenzia delle entrate-Riscossione proponeva appello con riferimento a una sola cartella, affermando la regolarità della notifica di quest’ultima e di una precedente intimazione di pagamento, consegnata alla raccomandata e ricevuta dal portiere dello stabile. La Commissione Tributaria Regionale rigettava l’appello, e l’Agenzia ricorreva per cassazione deducendo la nullità della sentenza per contraddittorietà della motivazione.
La Motivazione della Corte
La Corte ritiene il motivo ammissibile, in quanto le censure sono circoscritte al piano della coerenza logica della motivazione e non si risolvono in una richiesta di revisione del merito della regiudicanda. Il contribuente aveva eccepito che l’intimazione di pagamento non potesse essere utilizzata in funzione equipollente della cartella non notificata; sul punto, la Corte richiama il principio per cui l’intimazione di cui all’art. 50 d.P.R. n. 602/1973, se non impugnata nei termini, determina la cristallizzazione della pretesa impositiva (Cass. n. 20476 del 2025).
Nel merito, la censura è fondata. La CTR, dopo aver rilevato che agli atti era depositata la copia dell’intimazione intermedia e la cartolina di ricevimento della raccomandata, aveva affermato di dover dare maggior peso a quanto riportato sulla cartolina rispetto al tabulato riepilogativo, per poi concludere, in modo diametralmente opposto, che mancava la prova dell’avvenuta notifica dell’intimazione medesima.
La Corte ravvisa in questo passaggio una contraddittorietà inestricabile, che non lascia percepire la ratio decidendi e travolge la sentenza, rendendola nulla. La cassazione è quindi disposta con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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