I consorzi di bonifica accorpati restano operativi fino al riordino (Cass. civ. Sez. V n. 27376 del 20.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 13 della legge reg. Sicilia 28 gennaio 2014, n. 5, nel ridefinire gli ambiti territoriali dei consorzi di bonifica mediante unificazione dei comprensori e istituzione del Consorzio di bonifica Sicilia orientale, non dispone l’estinzione immediata dei consorzi territoriali accorpati, né prevede un effetto soppressivo automatico e contestuale alla mera istituzione del nuovo ente. La previsione ha natura programmatica e di organizzazione: l’accorpamento postula un procedimento di progressiva riunificazione degli enti e dei relativi rapporti, la cui piena operatività costituisce l’esito conclusivo del riordino. Fino al completamento di tale procedimento il consorzio accorpato conserva operatività e legittimazione all’esercizio delle attività già affidategli, compresi gli atti di imposizione e riscossione dei contributi consortili, senza che possa configurarsi un difetto assoluto di attribuzione. L’improprio riferimento al mandato senza rappresentanza negli atti organizzativi è erroneo e superfluo, ma non incide sulla legittimazione, che trova fondamento nella persistente operatività dell’ente e nella permanenza degli affidamenti.
Il Fatto
Il contribuente impugnava un avviso di pagamento emesso a titolo di “Tributo 0648 – contributo opere irrigue”. Sosteneva l’inesistenza del soggetto impositore, il Consorzio di Bonifica 6 Enna, in quanto accorpato nel Consorzio di bonifica Sicilia orientale insieme ai Consorzi di Caltagirone, Ragusa, Catania, Siracusa e Messina per effetto dell’art. 13 della legge reg. Sicilia n. 5/2014. L’unico soggetto esistente sarebbe stato quindi il nuovo consorzio, che aveva conferito mandato senza rappresentanza a un ente non più esistente.
La CGT di primo grado accoglieva il ricorso. La CGT di secondo grado della Sicilia, in riforma, dichiarava inammissibile l’appello del Consorzio, ritenendo fondato il primo motivo del ricorso introduttivo. Il Consorzio ricorreva per cassazione con tre motivi, rinunciando al primo con memoria; il contribuente resisteva con controricorso e l’Agenzia delle entrate riscossione restava intimata.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta il secondo motivo, che investe la violazione e falsa applicazione dell’art. 13 della legge regionale e dell’art. 19 del regolamento di organizzazione del Consorzio di bonifica Sicilia orientale. Il ricorrente contesta la lettura del giudice d’appello, secondo cui la riforma avrebbe soppresso i consorzi territoriali, e qualifica il rapporto tra nuovo ente e consorzi accorpati come articolazione in uffici e non come successione con estinzione.
Il Collegio richiama la propria giurisprudenza: Cass. civ., sez. V, 19 marzo 2026, n. 6610, resa proprio in una fattispecie relativa al Consorzio di bonifica 6 Enna, ha affermato che la previsione regionale ha natura programmatica e di organizzazione e non determina, per il solo fatto dell’istituzione del consorzio accorpante, l’estinzione immediata dei consorzi preesistenti. La piena operatività del nuovo soggetto è l’esito conclusivo del processo di riorganizzazione, non un effetto istantaneo della norma istitutiva.
Tale conclusione trova conferma nell’art. 19, comma 13, del regolamento di organizzazione, secondo cui piani, regolamenti, ruoli e affidamenti dei consorzi accorpati restano vigenti fino a diversa determinazione del Commissario straordinario e del Direttore generale. La permanenza degli affidamenti è valorizzata come indice della volontà ordinamentale di assicurare continuità all’attività consortile nelle more dell’accorpamento. In questa prospettiva la deliberazione commissariale n. 8 del 30 ottobre 2017, istitutiva del periodo transitorio, non è incompatibile con il quadro normativo, ma coerente con l’esigenza di evitare soluzioni di continuità nelle funzioni impositive e di riscossione.
Il periodo transitorio è stato poi prorogato e ratificato dalla Giunta regionale con deliberazioni nn. 241 e 242 del 27 giugno 2019, n. 452 del 13 dicembre 2019 e n. 275 del 25 giugno 2020. Ne deriva che, fino al completamento del procedimento di riunificazione, i consorzi accorpati non sono enti estinti o privi di legittimazione. Il Collegio richiama anche Cass. civ. n. 15351 del 2023, secondo cui l’assenza di una fase di liquidazione e la previsione di un periodo transitorio legittimano la prosecuzione dell’attività, e Cass. civ. n. 22104 del 2025, che in tema di consorzi di sviluppo industriale della Calabria ha escluso l’estinzione automatica dell’ente accorpato.
Quanto al richiamo al mandato senza rappresentanza contenuto negli atti organizzativi, la Corte ne riconosce l’erroneità e la superfluità, non essendo l’istituto privatistico esportabile nell’esercizio di funzioni pubblicistiche; l’indicazione impropria non incide però sulla legittimazione, che riposa sulla persistente operatività dell’ente e sulla permanenza degli affidamenti. La sentenza impugnata, che aveva ravvisato l’estinzione immediata e la carenza assoluta di potere, è quindi cassata con rinvio alla CGT di secondo grado della Sicilia in diversa composizione, anche per le spese.
Nota della Redazione
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