Classamento catastale definitivo e IMU: l’esenzione opera solo dal 2019 (Cass. civ. Sez. V n. 22582 del 04.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di IMU, per i fabbricati iscritti in catasto la base imponibile è determinata dalla rendita risultante in catasto al 1° gennaio dell’anno di imposizione, ai sensi dell’art. 5, comma 2, d.lgs. n. 504/1992, cui rinvia l’art. 8, comma 4, d.lgs. n. 23/2011. L’esenzione prevista dall’art. 7, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 504/1992, richiamato dall’art. 9, comma 8, d.lgs. n. 23/2011, riguarda i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie da E/1 a E/9, con esclusione degli immobili già iscritti in categorie diverse, essendo il contribuente tenuto a subire gli effetti temporali della variazione di classamento che egli stesso ha richiesto. La variazione catastale conseguente a dichiarazione Docfa produce effetti dall’anno successivo a quello della sua messa in atti, non retroagendo alle annualità di imposta anteriori, salvo che la modifica derivi dalla rilevazione di un errore di fatto dell’Ufficio, evidente e incontestabile.
Il Fatto
La vicenda origina dall’impugnazione di un avviso di accertamento emesso da un Comune per l’IMU dovuta da un Consorzio di bonifica per l’anno 2012. Le unità immobiliari sottoposte a tassazione comprendevano impianti idrovori e altri fabbricati, censiti in categoria D/1. Il contribuente ottenne, mediante una dichiarazione di variazione Docfa presentata nel 2018, la riclassificazione di tali immobili in categoria esente, e su questa base rivendicò l’esenzione anche per l’annualità in contestazione.
La Commissione tributaria provinciale accolse parzialmente l’impugnazione, riconoscendo l’esimente con riferimento ai soli impianti idrovori. La Commissione tributaria regionale del Veneto, con sentenza n. 257/2022, rigettò gli appelli di entrambe le parti, confermando il decisum di prime cure. Il Comune ricorre per cassazione con due motivi; il Consorzio resiste e propone ricorso incidentale con due motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente i due motivi del ricorso principale e il secondo motivo del ricorso incidentale, tutti calibrati su violazione di legge. Il nodo è la decorrenza temporale degli effetti del nuovo classamento catastale conseguito dal contribuente nel 2018, in relazione all’annualità 2012 oggetto di accertamento.
Il Collegio ricostruisce la regola generale: le risultanze catastali definitive non dovute a mutamenti dello stato dei beni o a correzioni di errori materiali soggiacciono al principio di efficacia dall’anno successivo alla c.d. messa in atti, desumibile dall’art. 5, comma 2, d.lgs. n. 504/1992. Tale regola vale anche per le variazioni derivanti da dichiarazioni Docfa, ed è espressione del principio di uguaglianza, non comportando violazione dell’art. 53 Cost. perché l’esigenza di tener conto della capacità contributiva non esclude il potere del legislatore di fissare un termine di efficacia uguale per tutti.
La Corte precisa l’eccezione: la regola non si applica quando la modifica della rendita derivi dalla rilevazione di un errore di fatto dell’Ufficio, evidente e incontestabile, avendolo riconosciuto lo stesso Ufficio. Nella specie il giudice del gravame non ha accertato alcuna di tali circostanze, limitandosi a rilevare l’erroneità del classamento in categoria D.
Quanto all’esenzione, la Corte ribadisce che l’art. 7, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 504/1992 va interpretato nel senso che essa riguarda i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie del gruppo E, con esclusione degli immobili già iscritti in categorie diverse: il contribuente non può invocare a proprio favore l’errore se non nei limiti e con gli effetti temporali propri della variazione. La nota dell’Agenzia delle Entrate richiamata è mero atto di indirizzo, non vincolante e non impugnabile, con difetto assoluto di giurisdizione in ordine ad esso.
Il secondo motivo del ricorso incidentale è inammissibile, perché devolve alla Corte un non consentito riesame dei dati probatori sulla destinazione funzionale dei beni. Il primo motivo incidentale, sulla dedotta incertezza normativa oggettiva quale causa di esonero dalle sanzioni, è rigettato: il dato normativo di regolazione del presupposto del tributo è chiaro e la giurisprudenza sui Consorzi di bonifica ha contenuti meramente ricognitivi, senza incertezza sulla loro qualificazione di enti pubblici economici. La sentenza è quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, anche per le spese.
Nota della Redazione
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