I consorzi di strade vicinali sono enti pubblici e soggetti all’accesso (TAR Emilia-Romagna n. 1655 del 29.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il consorzio che cura la sistemazione e la manutenzione di una strada vicinale a uso pubblico è un ente pubblico, a prescindere dalla fonte dei finanziamenti, e pertanto è assoggettato alla disciplina sull’accesso agli atti di cui agli artt. 22 e 23 L. n. 241/1990. La nota con cui il legale di un consorzio risponde all’istanza è priva di valore provvedimentale, con conseguente formazione del silenzio-rigetto ex art. 25 L. n. 241/1990. Il consorziato, anche se moroso, ha titolo per accedere alla contabilità e agli atti di amministrazione del consorzio; la legittimazione all’accesso va riconosciuta a chi dimostri che i documenti richiesti possono produrre effetti diretti o indiretti nei suoi confronti. Non sono accessibili le mere informazioni che richiedano un’attività di elaborazione da parte del destinatario.
Il Fatto
Un consorziato di un consorzio per la manutenzione di una strada vicinale presentava istanza di accesso, ai sensi della L. n. 241/1990, per ottenere copia di una serie di documenti (verbali, bilanci, fatture, piani di riparto, atti relativi a contributi pubblici). L’istanza non veniva riscontrata dal consorzio, ma dal suo legale, che sosteneva l’insussistenza di obblighi di trasparenza e contabili in capo all’ente. Il ricorrente proponeva quindi ricorso ex art. 116 cod. proc. amm. avverso il silenzio-diniego, in proprio e nella qualità di consorziato.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha respinto le eccezioni preliminari di inammissibilità, rilevando la corretta instaurazione del contraddittorio e la ritualità dell’istanza, sottoscritta personalmente dall’interessato con allegato documento di identità. Nel merito, il Collegio ha qualificato il consorzio come ente pubblico, in quanto cura la manutenzione di una strada vicinale a uso pubblico, svolgendo un’attività di interesse pubblico. La circostanza che l’ente percepisca fondi pubblici (nella specie, contributo comunale del 50%) conferma tale natura. Ne deriva l’assoggettamento alla disciplina sull’accesso ex L. n. 241/1990.
Quanto alla natura del diniego, la nota proveniente dallo studio legale non è imputabile all’ente, sicché si è formato il silenzio-rigetto. Il giudice ha poi riconosciuto la sussistenza dell’interesse all’accesso in capo al consorziato, rilevando che la qualità di socio consorziato legittima la richiesta di esame della contabilità, a prescindere da un’eventuale morosità, e che il contenzioso in essere giustifica ulteriormente l’istanza.
La sentenza ha infine delimitato l’oggetto dell’ostensione, escludendo le richieste che non attengono a documenti amministrativi già formati, ma a mere informazioni (quali nominativi, indirizzi e indicazioni di adempimenti). Per i documenti esistenti, il consorzio è stato condannato a fornire copia nel termine di trenta giorni, salva la facoltà di dichiarare formalmente l’inesistenza dei documenti richiesti.
Nota della Redazione
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