Cambio di nome, diniego illegittimo se fondato su ragioni generiche (TAR Marche n. 73 del 23.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 89 del d.P.R. n. 396/2000, come modificato dall’art. 2 del d.P.R. n. 54/2012, non pone limitazioni tassative al cambiamento del nome, richiedendo all’istante unicamente l’esposizione delle ragioni della richiesta. La discrezionalità prefettizia sussiste, ma va esercitata secondo i principi di trasparenza, proporzionalità e ragionevolezza e nel rispetto del diritto al nome garantito dagli artt. 6 cod. civ. e 22 Cost. A fronte di deduzioni precise dell’istante volte a rivendicare la tutela della propria identità personale, l’Amministrazione deve opporre specifiche ragioni di interesse pubblico ostative. Il diniego fondato su un generico richiamo all’interesse pubblico alla stabilità del nome, privo di riferimento alla vicenda concreta, è pertanto illegittimo per difetto di motivazione e va annullato.

Il Fatto

La ricorrente ha presentato al Prefetto, ai sensi dell’art. 89 del d.P.R. n. 396/2000, istanza di cambiamento del proprio nome, con il quale non si identifica, chiedendo l’attribuzione del diverso prenome con cui è stata identificata sin dall’infanzia nei rapporti personali e sociali. A sostegno dell’istanza ha allegato le dichiarazioni sostitutive sullo stato di famiglia e sulla residenza e il parere favorevole del coniuge, richiamando la sentenza della Cass. n. 20385/2012, che ha riconosciuto il prenome richiesto come attribuibile anche a persona di sesso femminile.

Dopo l’avvio del procedimento e il preavviso di rigetto, l’Amministrazione ha notificato il decreto definitivo di diniego, sul rilievo che il cambiamento del nome avrebbe carattere eccezionale e richiederebbe situazioni oggettivamente rilevanti, non ravvisabili nella specie. La ricorrente ha impugnato il provvedimento davanti al TAR, deducendo la violazione dell’art. 89 del d.P.R. n. 396/2000, degli artt. 6 cod. civ. e 22 Cost. e degli artt. 3 e 1 della legge n. 241/1990, oltre all’eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà e difetto di istruttoria.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla constatazione che la disposizione invocata non contiene limitazioni tassative al cambiamento del nome, a differenza di quanto previsto per il cognome. La norma richiede solo che l’istante esponga le ragioni della richiesta, senza subordinare l’accoglimento a presupposti tipizzati. La discrezionalità dell’Amministrazione non viene negata, ma deve essere esercitata entro i principi di trasparenza, proporzionalità e ragionevolezza e nel rispetto del diritto al nome di rilievo costituzionale.

Nel caso concreto, la ricorrente aveva esposto ragioni sia soggettive sia oggettive, evidenziando l’uso sociale consolidato del prenome richiesto e i disagi derivanti dall’impiego, nei rapporti personali, sociali e professionali, del diverso nome risultante dai registri. Tali deduzioni sono state del tutto ignorate dal Prefetto, che ha opposto un generico richiamo all’interesse pubblico alla stabilità del nome, senza alcuna motivazione riferibile alla specifica situazione esaminata.

Il Collegio richiama il consolidato indirizzo amministrativo secondo cui il diniego deve essere sorretto da ragioni adeguate, non generiche o astratte, e la tutela dell’identità personale prevale su un generico rinvio alla discrezionalità (Cons. Stato, Sez. III, n. 8422 del 2023). La posizione del richiedente ha natura di interesse legittimo e la P.A. dispone di un potere discrezionale, ma a fronte di deduzioni precise dell’istante l’Amministrazione deve opporre specifiche ragioni di interesse pubblico ostative (Cons. Stato, Sez. III, n. 4578 del 2025, che richiama Cons. Stato, Sez. III, n. 6462 del 2019).

Applicando tale quadro, il Collegio esclude che il cambiamento richiesto comporti effettivi rischi per l’identificazione della persona, già identificata nella comunità di appartenenza con il prenome richiesto, né che collida con profili di pubblico interesse. Il nome invocato è da tempo utilizzato per designare entrambi i generi e non presenta ambiguità o inadeguatezza. Non risultano conflitti con situazioni giuridiche di terzi, sussistendo anzi il pieno assenso del coniuge.

Il provvedimento di rigetto è pertanto viziato sotto il profilo motivazionale e va annullato, dovendo l’Amministrazione rideterminarsi sui principi enunciati. Il ricorso è accolto; le spese sono compensate in ragione della particolarità della questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *