Reiterazione del vincolo espropriativo e scelte urbanistiche del PGT (TAR Lombardia n. 443 del 30.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Non integra reiterazione del vincolo preordinato all’espropriazione la nuova destinazione impressa dallo strumento urbanistico che sia sostanzialmente diversa da quella prevista dal piano previgente, poiché la reiterazione presuppone la continuità sostanziale tra le scelte di pianificazione succedutesi nel tempo. Le scelte urbanistiche sono espressione di ampia discrezionalità e sono sindacabili soltanto per errore di fatto, manifesta irrazionalità, intrinseca contraddittorietà o conflitto con situazioni di affidamento qualificato. In mancanza di convenzioni di lottizzazione, accordi di diritto privato, giudicati di annullamento o accertamenti di illegittimo silenzio-rifiuto, il proprietario vanta solo una generica aspettativa alla utilizzazione più proficua dell’immobile, posizione cedevole rispetto agli interessi pubblici perseguiti dall’amministrazione. Le osservazioni al piano costituiscono semplici apporti collaborativi, il cui rigetto non richiede motivazione analitica.

Il Fatto

La ricorrente, comproprietaria di alcune aree nel Comune di Bergamo, impugna la deliberazione consiliare di adozione del PGT e, con motivi aggiunti, la deliberazione di approvazione definitiva. Le aree in questione erano state, a partire dal 1953, oggetto di reiterate destinazioni a opere pubbliche, in parte acquisite dall’amministrazione mediante accordi e in parte espropriate.

Il nuovo PGT conferma l’insediamento del mercato ortofrutticolo e ne prevede l’ampliamento, ricollocando il luna park in un’area di proprietà della ricorrente, classificata come servizi per la cultura e il tempo libero. La ricorrente deduce la illegittima reiterazione del vincolo espropriativo, l’illogicità della scelta localizzativa, lo sviamento di potere per finalità di speculazione immobiliare e, con i motivi aggiunti, vizi propri della deliberazione di approvazione.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale respinge tutte le censure. Sul primo motivo, relativo alla asserita reiterazione del vincolo, rileva che nel PGT previgente l’area era destinata alla realizzazione di un palazzetto dello sport quale prestazione pubblica attesa a carico del piano attuativo, dunque fuori da qualsiasi procedura espropriativa. La previsione costituiva non apposizione di vincolo, ma esplicitazione della contropartita a favore della collettività in cambio di diritti edificatori.

Il PGT approvato appone invece, per la prima volta, un vincolo espropriativo con destinazione diversa e più ampia, qualificata come servizi multifunzione. Manca dunque la continuità sostanziale tra le due scelte di pianificazione che sola giustifica la figura della reiterazione.

Quanto alle censure di eccesso di potere, il Collegio richiama Cons. Stato, sez. V, n. 256 del 2024 per affermare che le scelte urbanistiche sono sindacabili solo entro i limiti dell’errore di fatto, della manifesta irrazionalità e del conflitto con affidamenti qualificati. La mera preferenza del proprietario per una localizzazione diversa non condiziona la scelta dell’amministrazione.

Applicando il Wednesbury test, il Tribunale osserva che la scelta resiste al vaglio di ragionevolezza, risultando finalizzata alla riqualificazione di una zona degradata e al coordinamento di opere pubbliche succedutesi nel tempo. La ragionevolezza emerge in una visione d’insieme e di lungo periodo, non in analisi parcellizzate. Quanto allo sviamento, l’ampio intervallo temporale giustifica nuove valutazioni pianificatorie rispondenti a esigenze collettive sopravvenute.

Sui vizi propri della deliberazione di approvazione, il Tribunale richiama Cons. Stato, sez. IV, n. 4729 del 2025 per escludere che le osservazioni dei proprietari diano luogo a peculiari aspettative. L’art. 13 della L.R. 12/2005 non individua un contenuto motivazionale minimo per il rigetto. Quanto alla modifica della disciplina dell’area, il Collegio la ritiene migliorativa e ampliativa delle funzioni ammesse, espressione della discrezionalità pianificatoria, non vincolata al principio della domanda ma solo a un obbligo di correttezza che esclude modifiche peggiorative o punitive. Il ricorso è respinto con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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