Giudizio di ottemperanza con astreinte e commissario ad acta (TAR Campania n. 829 del 04.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo, accertata l’inerzia dell’amministrazione, ordina l’esecuzione del giudicato fissando un termine e, in caso di ulteriore inadempimento, nomina un commissario ad acta. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. va quantificata secondo il criterio della non manifesta iniquità: decorre dal sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza, cessa con l’adempimento spontaneo anche tardivo e incontra il limite massimo del 10% dell’importo dovuto. L’insediamento del commissario non priva l’amministrazione del potere di provvedere, configurandosi un esercizio concorrente del potere.

Il Fatto

Il ricorrente, dipendente del comparto scolastico, ha proposto ricorso per l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 3793/2023, con cui il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato al pagamento di differenze retributive per la ricostruzione integrale di carriera all’atto di immissione in ruolo.

Dedotta l’inerzia dell’amministrazione, il ricorrente ha chiesto che la sezione ordinasse l’esecuzione del giudicato, fissando un termine, e che, in caso di ulteriore inottemperanza, fosse nominato un commissario ad acta con condanna dell’amministrazione alla penalità di mora. L’amministrazione si è costituita con atto di stile, senza allegare elementi ostativi.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto fondato il ricorso, non avendo l’amministrazione fornito alcun elemento idoneo a contrastare la pretesa esecutiva. Ha quindi ordinato al Ministero di procedere all’esecuzione della sentenza nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento.

In caso di ulteriore inerzia, il Tribunale ha nominato commissario ad acta il Direttore generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero o un funzionario da lui delegato, con idonea qualificazione professionale.

Il Collegio ha poi riconosciuto i presupposti per la fissazione della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., calcolandola nella misura degli interessi legali su quanto complessivamente risultante dal giudicato, in aggiunta a quelli dovuti ex lege o disposti nella condanna.

La scelta riflette le funzioni compulsiva e di garanzia del principio di effettività della tutela di cui all’art. 1 cod. proc. amm. Quanto ai criteri di quantificazione, in linea con il parametro della non manifesta iniquità, il dies a quo è fissato al sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore; il dies ad quem al giorno dell’adempimento spontaneo, sia pure tardivo, anche dopo l’insediamento del commissario, non perdendo la resistente il potere di provvedere, in una situazione di esercizio concorrente del potere.

Il limite massimo è individuato nella somma corrispondente al 10% dell’importo dovuto, soglia oltre la quale l’astreinte perderebbe la funzione compulsoria per divenire fonte di sproporzionata locupletazione del privato. Il Collegio richiama l’Adunanza Plenaria n. 8/2021 e l’Adunanza Plenaria n. 7/2019, che impone una somministrazione quantitativamente funzionale a stimolare l’amministrazione senza spostare l’interesse del ricorrente verso la sovracompensazione economica. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con distrazione al difensore per dichiarato anticipo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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