Ottemperanza al giudicato e astreintes escluse per esiguità del debito (TAR Lombardia n. 2103 del 10.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza al giudicato formatosi su sentenza di condanna del giudice ordinario, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., è consentito il cumulo di ricorsi soggettivamente connessi, purché proposti dal medesimo ricorrente nei confronti della medesima amministrazione. Decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, il giudice amministrativo accerta l’inottemperanza e assegna all’amministrazione un ulteriore termine per il pagamento, nominando sin d’ora il commissario ad acta per il caso di perdurante inadempimento. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non va irrogata quando l’esiguità del debito e le condizioni del debitore pubblico la rendono eccessivamente afflittiva.
Il Fatto
Con sentenza del giudice del lavoro il Ministero resistente era stato condannato a corrispondere al ricorrente il beneficio economico annuo della carta elettronica per l’aggiornamento professionale, oltre al rimborso delle spese di lite. Un successivo giudizio di ottemperanza definito dal TAR Milano aveva dato attuazione a quel titolo e liquidato ulteriori spese, anch’esse poste a carico dell’amministrazione.
Notificati ritualmente entrambi i titoli, il Ministero non aveva effettuato alcun pagamento nel termine dilatorio di 120 giorni. Il ricorrente ha quindi agito per l’ottemperanza, chiedendo l’ordine di pagamento, la nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inadempimento e la condanna alle spese del giudizio, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto un profilo preliminare di ammissibilità. Vertendosi in materia di diritti soggettivi, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., è ammesso il cumulo di ricorsi soggettivamente connessi, cioè proposti dal medesimo ricorrente contro la stessa amministrazione. Nel caso concreto i titoli azionati riguardano la medesima vicenda, sicché il cumulo è legittimo.
Nel merito, il TAR rileva che i titoli sono passati in giudicato e sono stati notificati ritualmente; è decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 senza che l’amministrazione provvedesse. La documentazione versata in atti e le dichiarazioni del ricorrente dimostrano l’assenza di pagamenti, neppure parziali. Il Ministero, costituitosi con memoria di stile, non ha contestato il credito nell’an e nel quantum né ha fornito indicazioni sull’andamento della procedura.
Il ricorso è pertanto fondato. Il Tribunale accerta l’inottemperanza e assegna al Ministero il termine di 120 giorni dalla pubblicazione della sentenza per effettuare integralmente i pagamenti. Per il caso di inutile decorso, nomina sin d’ora commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, il quale entro ulteriori sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza darà corso al pagamento a carico e spese dell’amministrazione inadempiente, inviando poi relazione alla Sezione. Il compenso del commissario, posto a carico dell’amministrazione, sarà determinato ai sensi del d.P.R. n. 115/2002.
Quanto alla domanda di condanna al pagamento di un’ulteriore somma ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., il Collegio la respinge. La norma esclude le astreintes quando risultino manifestamente inique o sussistano altre ragioni ostative, da valutare in concreto secondo l’insegnamento dell’Adunanza Plenaria n. 15 del 2014, che valorizza le condizioni del debitore pubblico e l’esigenza di evitare sanzioni troppo afflittive. Nel caso di specie rilevano le difficoltà di adempimento legate ai vincoli normativi e di bilancio, lo stato della finanza pubblica e soprattutto l’esiguità del debito, che rende la penalità di mora eccessivamente gravosa.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Nota della Redazione
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