Onere della prova contraria nel fallimento per omessa dichiarazione (Cass. civ. Sez. 5 n. 12501 del 04.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In caso di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, l’accertamento d’ufficio ex art. 41 d.P.R. n. 600/1973 attribuisce all’amministrazione finanziaria il potere di determinare il reddito con metodo induttivo, anche avvalendosi di presunzioni c.d. semplicissime, prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, con conseguente inversione dell’onere della prova a carico del contribuente. Quest’ultimo, per contrastare la determinazione presuntiva e forfettaria dei componenti negativi, è gravato dell’onere di dimostrare l’effettivo ammontare dei costi sostenuti. La censura di violazione dell’art. 2697 c.c. è ammissibile solo ove si deduca l’attribuzione dell’onere probatorio a una parte diversa da quella che ne era onerata, non già quando oggetto di contestazione sia il giudizio di merito sull’avvenuto assolvimento di tale onere.

Il Fatto

La controversia trae origine dall’impugnazione, da parte di una società in fallimento, dell’avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2005, con cui l’amministrazione finanziaria aveva rideterminato il reddito d’impresa ai sensi dell’art. 41 d.P.R. n. 600/1973, con metodo induttivo, a seguito dell’omessa presentazione della dichiarazione Ires, Irap e Iva. La curatela aveva impugnato anche la relativa cartella di pagamento, emessa per una somma complessiva iscritta a ruolo straordinario in ragione dell’intervenuto fallimento.

La Commissione tributaria provinciale aveva respinto i ricorsi riuniti, e la Commissione tributaria regionale della Sicilia aveva rigettato l’appello. Avverso tale pronuncia, il fallimento ha proposto ricorso per cassazione, affidandosi a due motivi; l’Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo, il ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 115 c.p.c., dell’art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992 e dell’art. 118 disp. att. c.p.c., lamentando la motivazione meramente apparente della sentenza impugnata per l’omessa disamina dei documenti depositati, relativi alla contabilità Iva e agli acquisti dell’anno 2005, non contestati dall’ufficio. La Corte ha ritenuto tale doglianza infondata, richiamando il principio per cui la motivazione è solo apparente quando, pur graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione. Nel caso di specie, la CTR aveva invece espresso un giudizio di insufficienza probatoria della documentazione prodotta, evidenziando la mancata produzione del libro giornale, del riepilogo dei conti economici e patrimoniali, del bilancio di esercizio e delle fatture di acquisto.

Sotto il profilo della violazione dell’art. 115 c.p.c., la censura è stata dichiarata inammissibile, poiché diretta a ottenere una diversa valutazione del materiale probatorio, riservata al giudice di merito. La Corte ha precisato che la norma impone al giudice di valutare liberamente le risultanze non contestate, ma non lo vincola a trarre dalla documentazione la prova dei fatti dedotti dalla parte che l’ha prodotta.

Con il secondo motivo, il ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 41 d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 2697 c.c., per non aver la CTR ritenuto assolto l’onere della prova contraria. La Corte ha ribadito che la violazione dell’art. 2697 c.c. è censurabile solo quando il giudice abbia attribuito l’onere probatorio a una parte diversa da quella gravata, non quando contesti la valutazione sull’assolvimento di tale onere, come nel caso di specie. Anche la doglianza concernente l’art. 41 d.P.R. n. 600/1973 è stata ritenuta inammissibile, risolvendosi in una sollecitazione alla rivalutazione del merito.

La Corte ha infine richiamato il consolidato orientamento per cui, in caso di omessa dichiarazione, l’amministrazione può ricorrere a presunzioni semplicissime, ma deve comunque determinare induttivamente i costi relativi ai maggiori ricavi, pena la lesione del principio di capacità contributiva di cui all’art. 53 Cost. La CTR aveva correttamente applicato tali principi, avendo ritenuto la documentazione prodotta insufficiente in mancanza delle scritture contabili di riscontro e delle fatture di acquisto, senza violare la regola di ripartizione dell’onere probatorio. Il ricorso è stato pertanto respinto, con condanna del ricorrente alle spese e dichiarazione della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *