Cessazione della materia del contendere per inesistenza del fallimento (Cass. civ. Sez. 1 n. 12099 del 30.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere, quando condivisa da tutte le parti, consegue alla sopravvenuta declaratoria di inesistenza del fallimento da parte di questa Corte: venuto meno il presupposto stesso del concorso, ogni ragione di contendere sullo stato passivo viene meno. Tale esito non comporta l’inammissibilità del ricorso per cassazione, ma la rimozione, mediante cassazione senza rinvio, delle sentenze già emesse, ormai prive di attualità, con pronuncia sulle spese secondo una valutazione di soccombenza virtuale, ferma la possibilità di compensazione integrale in presenza di gravi ed eccezionali ragioni.
Il Fatto
La vicenda trae origine dal fallimento di una società consortile, dichiarato nel 1994, nell’ambito del quale un istituto di credito era stato ammesso al passivo per importi rilevanti, in parte con rango ipotecario. A seguito dell’omologazione di un concordato fallimentare, un creditore ammesso proponeva ricorso per revocazione dell’ammissione del credito della banca e, in subordine, per la degradazione al chirografo del credito ipotecario: il Tribunale accoglieva la domanda subordinata, mentre la Corte d’Appello, rigettato l’appello principale e accolto parzialmente quello incidentale, revocava l’ammissione al passivo limitatamente a una somma determinata.
La banca proponeva ricorso per cassazione in nove motivi; le altre parti resistevano con controricorsi e ricorsi incidentali. Nel termine anteriore alla camera di consiglio, una delle società depositava istanza di dichiarazione della cessazione della materia del contendere, condividendola le altre parti: era infatti sopravvenuta un’ordinanza di questa Corte che, decidendo nel merito, aveva dichiarato l’inesistenza della sentenza dichiarativa del fallimento.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva come la cessazione della materia del contendere derivi dalla sopravvenuta ordinanza n. 6324/2023, con cui questa Corte, decidendo nel merito, ha dichiarato l’inesistenza della sentenza dichiarativa del fallimento. Poiché il giudizio in corso ha ad oggetto esclusivamente l’accertamento dello stato passivo del fallimento — nella specie, una domanda di revocazione di un credito già ammesso — è evidente che la declaratoria di inesistenza del fallimento faccia venir meno qualsiasi ragione per contendere sullo stato passivo di un fallimento che non esiste.
La Corte chiarisce la qualificazione giuridica dell’istituto: la cessazione della materia del contendere non comporta l’inammissibilità del ricorso per cassazione, ma la rimozione, con cassazione senza rinvio, delle sentenze già emesse, ormai prive di attualità, richiamando i precedenti di Cass. nn. 19533/2011 e 19160/2007. Tale soluzione rende necessaria una pronuncia finale sulle spese, da operarsi secondo una valutazione di soccombenza virtuale, ferma restando la possibilità della compensazione quando ne sussistano i presupposti.
Nel caso di specie, la Corte ravvisa gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione integrale delle spese dell’intero giudizio, tenuto conto della particolare complessità della vicenda, innestatasi su un evento — la retrocessione ai Comuni dei beni ipotecati dalla banca — del quale nessuna delle parti costituite è responsabile.
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Nota della Redazione
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