Rinuncia al ricorso estingue il giudizio senza raddoppio del contributo unificato (Cass. civ. Sez. I n. 53 del 02.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso per cassazione, sottoscritta dal difensore munito di procura e accettata dalla controparte, determina l’estinzione del giudizio di legittimità ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. Il raddoppio del contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 non è dovuto in caso di rinuncia, poiché la misura si applica ai soli casi tipici del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria di inammissibilità o improcedibilità. Trattandosi di misura eccezionale a carattere sanzionatorio, essa è di stretta interpretazione e non è suscettibile di applicazione estensiva o analogica.

Il Fatto

La ricorrente aveva proposto opposizione allo stato passivo del fallimento della società conduttrice, vedendosi esclusa dal passivo una parte del credito: il Tribunale di Asti aveva dichiarato inammissibili le domande nuove, ritenuto nulla la pattuizione di riduzione del canone per violazione del principio della par condicio creditorum, accolto l’azione revocatoria della curatela e confermato la compensazione con il controcredito del fallimento.

Avverso il decreto di rigetto dell’opposizione la società ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, resistito dal fallimento con controricorso. Nelle more del giudizio di legittimità le parti hanno definito la controversia con un accordo transattivo, in forza del quale il difensore della ricorrente ha depositato atto di rinuncia sottoscritto dal legale rappresentante della società, con il visto del curatore.

La Motivazione della Corte

La Corte prende atto della rinuncia depositata dal difensore della ricorrente e rileva che su di essa è stato apposto il visto del curatore del fallimento controricorrente. Sussistono pertanto le condizioni per dichiarare l’estinzione del processo di cassazione.

La rinuncia non dà luogo ad alcuna pronuncia sulle spese. Il Collegio richiama l’art. 391, comma 2, cod. proc. civ. e osserva che la rinuncia consegue a un accordo transattivo a integrale definizione della controversia: l’esclusione della condanna alle spese risponde, dunque, alla logica della definizione concordata del giudizio.

Il profilo di maggiore interesse riguarda il contributo unificato. La Corte esclude il raddoppio di cui all’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, ritenendo che la norma non trovi applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione. La misura si applica, infatti, ai soli casi tipici del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria di inammissibilità o improcedibilità.

La conclusione è argomentata sulla natura della previsione: trattandosi di misura eccezionale a carattere sanzionatorio, essa è di stretta interpretazione e non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica. Il Collegio richiama sul punto Cass. 19071/2018 e Cass. 23175/2015, che confermano il criterio ermeneutico restrittivo.

Ne segue la dichiarazione di estinzione del processo di cassazione per rinuncia, con le conseguenze economiche appena indicate e senza alcun onere aggiuntivo a carico della parte rinunciante.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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