Accessori sui ratei arretrati pensionistici e riqualificazione del motivo di appello (Corte dei Conti Sez. II App. n. 240 del 19.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di crediti pensionistici il riconoscimento del diritto ai benefici economici impone al giudice di pronunciare anche sugli accessori di legge, con decorrenza dal giorno di maturazione del diritto, ai sensi dell’art. 167, comma 3, c.g.c.. Il motivo di appello che denunci la violazione di norme sostanziali può essere riqualificato come violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, immanente nel processo contabile quale corollario del principio della domanda richiamato dall’art. 7, comma 2, c.g.c.. Trattandosi di error in procedendo convertito in motivo di gravame e non richiedendo accertamenti di fatto, il giudice d’appello può pronunciarsi nel merito pur entro i limiti dell’art. 170 c.g.c. in materia pensionistica.

Il Fatto

L’appellante, ex militare, aveva ottenuto in primo grado il riconoscimento dell’assegno di superinvalidità Tabella E lettera B, oltre l’indennità di assistenza e di accompagnamento, con decorrenza però fissata dal giugno 2016 anziché dal 9.5.2000 come richiesto. Nel ricorso introduttivo erano stati espressamente domandati anche gli interessi e la rivalutazione monetaria.

Il giudice di primo grado non statuiva sui ratei arretrati né sugli accessori. L’appellante ha quindi impugnato la decisione dolendosi della mancata attribuzione degli accessori, invocando il riconoscimento della rivalutazione e degli interessi con decorrenza 4.6.2016 secondo il c.d. importo differenziale delle SS.RR. n. 10/2002/QM. Il Ministero della Difesa, pur non contestando nel merito le censure, ha rappresentato di aver dato esecuzione alla sentenza con proprio decreto, rimettendosi alla decisione del Collegio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente delimitato il perimetro della controversia secondo il principio devolutivo: oggetto residuo del giudizio è esclusivamente la spettanza degli accessori sui ratei arretrati. In primo grado era mancato il riconoscimento del diritto a percepire tali ratei, pur espressamente richiesti nelle conclusioni del ricorso.

Gli argomenti dell’appellante attengono alla sostanza della pretesa, ossia alla disciplina degli accessori in caso di esito favorevole del giudizio pensionistico. Su questo punto non vi è divergenza tra le parti, avendo l’appellato concordato sulla debenza degli stessi. La controversia si colloca quindi sul piano procedurale del mancato riconoscimento, da parte del primo giudice, di spettanze che l’attore aveva titolo a fruire in caso di esito fausto dell’azione.

Il motivo di appello, articolato come violazione di norme sostanziali, è stato pertanto riqualificato come violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato. Nel processo contabile tale principio opera anche in difetto di esplicita menzione nell’art. 7 c.g.c. della norma che lo prevede, l’art. 112 c.p.c., trattandosi di principio immanente quale corollario del principio della domanda di cui all’art. 99 c.p.c., richiamato dal secondo comma dello stesso art. 7 c.g.c. Il Collegio richiama sul punto Sez. II App., sentenze n. 72/2022 e n. 663/2022.

Essendo l’error in procedendo convertito in motivo di gravame una questione di diritto che non richiede accertamenti di fatto, è consentito al giudice d’appello pronunciarsi nel merito, considerati i limiti al gravame pensionistico posti dall’art. 170 c.g.c. (in terminis, Sez. II App. n. 486/2014, n. 37/2015; Sez. III App. n. 149/2015).

La spettanza della rivalutazione monetaria e degli interessi legali sulle somme arretrate è giuridicamente fondata in forza dell’art. 167, comma 3, c.g.c., che impone al giudice di determinare, oltre gli interessi legali, il maggior danno per la diminuzione di valore del credito, con decorrenza dal giorno di maturazione del diritto. Al riconoscimento del diritto ai benefici pensionistici segue dunque il diritto agli accessori dalla medesima decorrenza, ovvero dal 4 giugno 2016 — capo della decisione di primo grado passato in giudicato per mancanza di gravame — e secondo il c.d. importo differenziale delle SS.RR. n. 10/2002/QM. L’appello è quindi accolto, con spese liquidate a beneficio del difensore dichiaratosi antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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