Contabilità in nero valido indizio e inversione onere prova (Cass. civ. Sez. V n. 31551 del 03.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento delle imposte sui redditi, la contabilità in nero, costituita da appunti personali e informazioni dell’imprenditore, rappresenta un valido elemento indiziario, dotato dei requisiti di gravità, precisione e concordanza prescritti dall’art. 39 d.P.R. n. 600/1973. Nella nozione di scritture contabili, disciplinate dall’art. 2709 cod. civ. e seguenti, rientrano tutti i documenti che registrino, in termini quantitativi o monetari, i singoli atti d’impresa ovvero rappresentino la situazione patrimoniale dell’imprenditore e il risultato economico dell’attività svolta. La contabilità in nero, anche da sola, comporta l’inversione dell’onere della prova, incombendo sul contribuente l’onere di fornire la prova contraria. L’assoluzione penale per infedele dichiarazione non è invocabile ove non risulti documentato il passaggio in giudicato della sentenza, non applicandosi il novellato art. 21-bis d.lgs. n. 74/2000.
Il Fatto
All’esito di una verifica fiscale, la Guardia di Finanza emetteva nei confronti di un imprenditore individuale, in data 19 ottobre 2007, un processo verbale di constatazione con cui rilevava, per le annualità dal 2004 al 2007, una contabilità parallela, informale ed extra-bilancio, dalla quale emergeva una situazione reddituale, finanziaria e patrimoniale diversa da quella risultante dalle scritture contabili.
Con avviso di accertamento, notificato il 27 aprile 2012, l’Agenzia delle Entrate rideterminava il reddito d’impresa per l’anno d’imposta 2007, ai sensi degli artt. 39, comma 2, d.P.R. n. 600/1973 e 54, comma 2, d.P.R. n. 633/1972, con maggiore imponibile e rideterminazione di IRPEF, IRAP e IVA, sanzioni e interessi. Il ricorso del contribuente veniva accolto in primo grado; la Commissione Tributaria Regionale delle Marche, in riforma, confermava la legittimità dell’atto. Il contribuente ricorreva per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
In via preliminare, la Corte affronta la questione della trattazione in pubblica udienza. Pur essendo stato in precedenza disposto il rinvio a nuovo ruolo per la trattazione pubblica, tale circostanza non vincola la successiva fissazione. Richiamando Cass. n. 22462 del 2017, il Collegio osserva che, ove la sezione abbia rimesso la causa alla sezione semplice, la trattazione in pubblica udienza non è necessaria salvo che l’ordinanza di remissione faccia espresso riferimento ai presupposti della particolare rilevanza della questione. Nel caso di specie il rinvio era stato disposto dalla sesta sezione senza specificare la particolare rilevanza, sicché legittimamente è stata fissata adunanza camerale non partecipata.
Nel merito, il primo motivo è dichiarato infondato. Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, la contabilità in nero costituisce un valido elemento indiziario, dotato dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, perché nella nozione di scritture contabili rientrano tutti i documenti che registrino i singoli atti d’impresa. La Corte richiama numerosi precedenti (Cass. n. 12680 del 2018; Cass. n. 27622 del 2018; Cass. n. 29543 del 2018; Cass. nn. 22736 e 22737 del 2020; Cass. nn. 11160 e 11164 del 2021; Cass. n. 24968 del 2024). La contabilità in nero, anche da sola, comporta quindi l’inversione dell’onere della prova, spettando al contribuente la prova contraria. La Corte regionale ha fatto corretta applicazione di tali principi.
Anche il secondo motivo è infondato. Le circostanze della non obbligatorietà, per le imprese individuali, della tenuta del bilancio secondo le disposizioni in materia di società per azioni, e dello stato di indebitamento e decozione risultante da un modello predittivo della crisi k-score, sono irrilevanti ai fini della decisione, vertendosi in tema di accertamento di utili extra-contabili su documentazione informale. Quanto all’assoluzione penale, non risulta documentato il passaggio in giudicato della sentenza, per cui non può applicarsi il novellato art. 21-bis d.lgs. n. 74/2000.
La Corte esclude, infine, il vincolo del precedente di cui all’ordinanza n. 4984 del 2021: esso riguarda altri periodi d’imposta, con accertamenti su fatti autonomi anno per anno (per l’esclusione del giudicato esterno, Cass. n. 15938 del 2025), e in quel giudizio il ricorso dell’Agenzia era stato rigettato per ragioni diverse, involgenti la ripartizione dell’onere probatorio e un vizio di motivazione, e non il merito della decisione. Consegue il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese e al pagamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, se dovuto.
Nota della Redazione
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