Esenzione IMU beni merce: iscrizione in bilancio non basta senza dichiarazione (Cass. civ. Sez. V n. 8285 del 29.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di esenzione IMU per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, l’iscrizione in bilancio degli immobili come beni merce è condizione necessaria ma non sufficiente. A pena di decadenza, il soggetto passivo deve presentare entro il termine ordinario la dichiarazione con cui attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica. La produzione del bilancio di esercizio non supplisce a tale onere, perché non consente il riscontro delle caratteristiche oggettive degli immobili e della concreta destinazione impressa agli stessi.
Il Fatto
Una società di costruzioni impugna davanti al giudice tributario l’avviso di rettifica IMU 2017 emesso dal Comune, contestando la pretesa impositiva relativa a immobili costruiti e destinati alla vendita.
La Commissione tributaria regionale della Campania, in riforma della sentenza di primo grado, rigetta il ricorso del contribuente. La società propone allora ricorso per cassazione con due motivi, dolendosi della carente motivazione dell’atto impositivo e dell’omesso esame del fatto decisivo costituito dalla presentazione della dichiarazione IMU 2017 e dei versamenti, nonché della ricorrenza delle condizioni per l’esenzione.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo la contribuente deduce la violazione degli artt. 3 della legge n. 241/1990 e 7 della legge n. 212/2000, lamentando l’insufficiente motivazione dell’atto impositivo. La Corte ritiene la censura infondata: i giudici di appello hanno correttamente precisato che la delibera comunale a monte, quale atto generale, non andava allegata e che l’atto risultava sottoscritto dal funzionario responsabile del servizio. Il richiamo all’omessa valutazione di un asserito fatto decisivo risulta inoltre generico e aspecifico, poiché il fatto non è enucleato nella sua decisività.
Il secondo motivo concerne l’applicazione dell’art. 13, comma 9-bis, del d.l. n. 201/2011 e dell’art. 5-bis del d.l. n. 102/2013. La Corte muove dalla giurisprudenza consolidata secondo cui l’iscrizione in bilancio degli immobili come beni merce, sebbene necessaria, non è sufficiente ai fini dell’esenzione.
La produzione del bilancio di esercizio non consente infatti il riscontro delle caratteristiche oggettive e catastali degli immobili, né della concreta destinazione a essi impressa. È necessario, inoltre, che sia stata presentata la dichiarazione richiesta dalla disciplina applicabile.
La Corte richiama il comma 2 dell’art. 2 del d.l. n. 102/2013, che a decorrere dal 1° gennaio 2014 esenta dall’IMU i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano locati, e l’art. 5-bis, che impone al soggetto passivo, a pena di decadenza, la presentazione di apposita dichiarazione con il modello ministeriale.
Nel caso di specie la parte identifica erroneamente la dichiarazione dei beni merce con le dichiarazioni e i versamenti IMU 2017. Il motivo, non autosufficiente, non inficia le conclusioni dei giudici di merito circa la debenza del tributo in assenza di una specifica dichiarazione. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna della società ricorrente alle spese e con l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.