Ricorso fondato su motivi apparenti e non specifici è inammissibile (Cass. pen. Sez. VII n. 24934 del 03.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La mancanza di specificità del motivo di ricorso per cassazione va apprezzata non solo sotto il profilo dell’indeterminatezza, ma anche per l’assenza di correlazione tra le ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, le quali non possono ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza incorrere nel vizio di genericità. Ne deriva l’inammissibilità del ricorso, a norma dell’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., quando i motivi si risolvano nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi, restando così meramente apparenti e privi della tipica funzione di critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso.
Il Fatto
Il ricorrente è stato condannato in primo grado e, in sede di appello, la Corte territoriale ha confermato il giudizio di responsabilità per il reato di estorsione. Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione, articolando tre motivi: mancanza e manifesta illogicità della motivazione sul giudizio di responsabilità; omessa motivazione sulla denegata riqualificazione del fatto nella diversa ipotesi di truffa; contraddittorietà della motivazione in relazione alla mancata concessione della circostanza attenuante di cui all’art. 62, n. 6), cod. pen.
La Corte d’appello di Bari, con sentenza del 24.04.2025, aveva già disatteso gli stessi profili di doglianza. La questione approda così al vaglio di legittimità.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte rileva che tutti i motivi di ricorso risultano formulati in termini non consentiti dalla legge in sede di legittimità. Essi si fondano su profili di censura che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito.
Tali censure devono considerarsi non specifiche ma soltanto apparenti, perché omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza impugnata. Esse, inoltre, sono manifestamente infondate: non risultano sorrette da concreta specificità e pertinenza censoria, evocando genericamente presunte carenze motivazionali senza precisare quali sarebbero le doglianze d’appello trascurate dal giudice territoriale.
Il ricorrente introduce, in realtà, null’altro che una lettura alternativa del materiale probatorio, senza confrontarsi con l’effettivo contenuto della motivazione della sentenza e senza contestare in quali termini essa non contenga la confutazione delle medesime doglianze.
La Corte richiama il principio di diritto Sez. 4, n. 19364 del 14/03/2024, secondo cui la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione. Queste ultime non possono ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di genericità che comporta l’inammissibilità ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Nel merito, la Corte territoriale ha congruamente esplicitato le ragioni del proprio convincimento, applicando corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e offrendo specifico e approfondito riscontro alle doglianze difensive. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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