Inammissibili i ricorsi per motivi generici e riproduttivi di censure già vagliate (Cass. pen. Sez. VII n. 2682 del 22.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che non si misuri con la risposta già fornita dal giudice di appello, risultando il motivo generico. È parimenti inammissibile il motivo che sia meramente riproduttivo di censure già vagliate e disattese dal giudice di merito con corretti argomenti giuridici, in linea con i consolidati arresti della giurisprudenza di legittimità. In tema di circostanze attenuanti generiche, nel motivare il diniego del beneficio è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti. La Corte dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Il Fatto
Due imputati ricorrono con il medesimo atto, a firma del comune difensore, avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce, che aveva confermato la pronuncia del Tribunale di Lecce. Il giudice di primo grado aveva affermato la penale responsabilità degli imputati per il reato continuato di furto aggravato, esclusa l’aggravante del mezzo fraudolento, riconoscendo a uno solo di essi le circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza con le contestate aggravanti.
I ricorrenti deducono tre motivi: la mancata pronuncia di una sentenza di non luogo a procedere per difetto di querela; la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla mancata esclusione delle aggravanti; la mancata concessione delle attenuanti generiche in favore di uno di essi.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina il primo motivo, con cui i ricorrenti si dolgono della mancata pronuncia di una sentenza di non luogo a procedere per difetto di querela, e lo ritiene generico. Il ricorso non si misura, infatti, con la risposta già fornita sul punto dalla Corte di appello, la quale ha evidenziato l’esistenza in atti di valide querele presentate dai rappresentanti legali degli esercizi commerciali vittime dei furti.
Il secondo motivo — violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata esclusione delle circostanze aggravanti di cui all’art. 625 n. 2) e 7) cod. pen. — è dichiarato meramente riproduttivo di profili di censura già vagliati e disattesi dal giudice di merito con corretti argomenti giuridici, in linea con i consolidati arresti della giurisprudenza di legittimità citata dalla Corte di appello stessa.
Il terzo motivo, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in favore di uno dei ricorrenti, è giudicato manifestamente infondato. Secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie.
La Corte dà inoltre atto di due evenienze processuali. In data 28 novembre 2024 il difensore degli imputati ha trasmesso, in allegato a un messaggio di posta certificata, delle “richieste conclusive” a firma di un diverso difensore, relative a un procedimento a carico di altro soggetto, non pendente presso il medesimo ufficio. Una memoria successivamente trasmessa il 2 dicembre 2024, questa volta pertinente al processo, non aggiunge argomenti decisivi al fine di superare le cause di inammissibilità del ricorso.
Alla stregua di tali rilievi, i ricorsi sono dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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