Sopravvenuta carenza di interesse e improcedibilità del ricorso avverso l’individuazione del responsabile (TAR Lombardia n. 2577 del 08.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In presenza di una bonifica spontanea di un sito inquinato, attuata dal proprietario non responsabile della contaminazione e conclusa con esito positivo all’esito della relativa conferenza di servizi, l’atto con cui l’amministrazione individua il responsabile della potenziale contaminazione esaurisce integralmente i propri effetti nell’ambito del procedimento di bonifica. Ne deriva che il ricorso proposto dal soggetto incolpato avverso tale atto è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, non potendo l’eventuale annullamento arrecare alcuna utilità giuridicamente rilevante. Il proprietario non responsabile conserva il diritto di rivalersi nei confronti del responsabile per le spese sostenute, a condizione che sia stata rispettata la procedura amministrativa prevista dalla legge, indipendentemente dall’identificazione amministrativa del responsabile e senza applicazione del principio di solidarietà in presenza di più responsabili.
Il Fatto
La società proprietaria di un’area nel Comune di Vittuone ha commissionato indagini ambientali dai cui esiti è emersa una potenziale contaminazione dei suoli per il superamento delle CSC in relazione al parametro del cromo esavalente. La stessa società ha presentato un progetto di bonifica in procedura semplificata ai sensi dell’art. 242-bis del d.lgs. n. 152 del 2006, oggetto di nulla osta comunale, e ha poi chiesto alla Città Metropolitana di Milano l’individuazione del responsabile della potenziale contaminazione.
All’esito del procedimento, l’amministrazione ha adottato il provvedimento con cui ha individuato la società ricorrente quale responsabile. Quest’ultima ha impugnato l’atto davanti al TAR Lombardia. Nel corso della discussione in pubblica udienza, la difesa dell’amministrazione ha eccepito l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, in ragione della conclusione del procedimento di bonifica volontariamente intrapreso dal proprietario.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha assegnato alle parti, ai sensi dell’art. 73 cod. proc. amm., un termine per contraddire sulla questione. L’amministrazione ha insistito nell’eccezione e la ricorrente vi ha sostanzialmente aderito. Il Collegio ha ritenuto l’eccezione fondata, richiamando propri precedenti conformi in casi analoghi.
Nel caso concreto, il proprietario, ancorché non responsabile, ha attivato volontariamente gli interventi di bonifica e di ripristino ambientale e il Comune, all’esito della conclusione positiva della conferenza di servizi, ha approvato l’analisi di rischio sito specifica. In presenza di una bonifica spontanea, il proprietario ha diritto di rivalersi nei confronti del responsabile per le spese sostenute, a condizione che sia stata rispettata la procedura amministrativa prevista dalla legge e indipendentemente dall’identificazione del responsabile da parte dell’autorità amministrativa, senza che, in presenza di altri responsabili, trovi applicazione il principio di solidarietà.
Il Tribunale ha precisato che rientra nella cognizione del giudice ordinario l’accertamento della qualità di responsabile dell’inquinamento, oltre che della congruità dell’importo della rivalsa. L’identificazione amministrativa del responsabile rileva sul piano esclusivamente probatorio e non fa stato nel processo giurisdizionale. L’atto diretto all’individuazione del responsabile esaurisce quindi i propri effetti nell’ambito del procedimento di bonifica, essendo prodromico alla prosecuzione di quest’ultimo nei confronti del soggetto responsabile, ma ciò solo ove l’attività non sia già stata svolta dal terzo incolpevole, come nel caso di specie.
Il Collegio ha inoltre ribadito che nel giudizio amministrativo non è consentito adire il giudice al solo fine di conseguire la legalità dell’azione amministrativa, se ciò non si traduca in uno specifico beneficio per chi propone il ricorso. L’interesse a ricorrere è condizione dell’azione e corrisponde a una specifica utilità o posizione di vantaggio, connotata dalla personalità e dall’attualità della lesione. Ne deriva che l’eventuale annullamento dell’atto impugnato non arrecherebbe alcun vantaggio giuridicamente rilevante alla ricorrente. Il ricorso è stato pertanto dichiarato improcedibile, con compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
Nota della Redazione
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