La destituzione non retroagisce se la sospensione cautelare è caduta (TAR Molise n. 246 del 11.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di procedimento disciplinare a carico di appartenente alla Polizia di Stato, l’Amministrazione può legittimamente fondare la sanzione espulsiva sugli accertamenti compiuti nel giudizio penale, anche quando il reato sia stato dichiarato estinto per prescrizione o improseguibile per difetto di querela, purché svolga un’autonoma valutazione dei fatti e motivi adeguatamente l’irrogazione della sanzione, che resta espressione di ampia discrezionalità, sindacabile solo per manifesta illogicità o sproporzione. La destituzione non può invece retroagire al primo giorno della sospensione cautelare disposta ai sensi dell’art. 4 della legge n. 97/2001, quando tale misura, caduto il reato che ne costituiva il presupposto, sia stata già revocata con la riammissione in servizio del dipendente: in questo caso la retrodatazione viola i principi di non contraddizione, ragionevolezza e tutela del legittimo affidamento.
Il Fatto
Un appartenente alla Polizia di Stato, dopo un lungo procedimento penale per gravi delitti, vedeva cadere ogni condanna: il reato di peculato era stato derubricato in appello in furto in abitazione e poi dichiarato estinto per prescrizione dalla Cassazione, mentre per le truffe aggravate era intervenuta la prescrizione in appello e per altre ipotesi il difetto di querela. L’Unica condanna, per il furto, era stata annullata senza rinvio per prescrizione.
A seguito della sentenza di primo grado, il dipendente era stato sospeso cautelarmente dal servizio; caduta l’accusa di peculato, la sospensione era stata revocata con riammissione in servizio. L’Amministrazione avviava poi il procedimento disciplinare, all’esito del quale veniva irrogata la sanzione della destituzione, con decorrenza però dal primo giorno della sospensione cautelare ormai caducata.
La Motivazione della Corte
Il TAR respinge le censure sulla legittimità sostanziale della sanzione. Richiamando il consolidato orientamento del Consiglio di Stato, osserva che la prescrizione non equivale ad assoluzione e non preclude l’utilizzo, in sede disciplinare, degli accertamenti compiuti dal giudice penale con le garanzie proprie del processo: l’Amministrazione può richiamare gli atti del procedimento penale per ritenere accertati fatti addebitabili all’incolpato, purché svolga una valutazione autonoma del compendio probatorio. Nel caso di specie, la delibera del Consiglio di disciplina aveva puntualmente esaminato ogni episodio, ritenendo le condotte di furto e truffa – rimaste impunite solo per ragioni processuali – gravemente lesive del vincolo fiduciario e dell’immagine dell’Amministrazione, sicché la sanzione espulsiva risulta proporzionata e adeguatamente motivata.
Il Collegio esclude altresì i vizi di composizione dell’Organo collegiale: il rapporto di tutoraggio tra il funzionario istruttore e un componente del Consiglio non integra alcuna delle ipotesi tassative di ricusazione o astensione previste dall’art. 149 d.P.R. n. 3/1957, richiamato dall’art. 16 d.P.R. n. 737/1981. Né rileva la dedotta ludopatia del dipendente, valutata dall’Amministrazione come movente delle condotte e non come giustificazione, anche per la condotta processuale dell’interessato che ne aveva negato l’esistenza in sede disciplinare dopo averla ammessa nel giudizio penale.
Infondata è anche la censura sulla violazione della pregiudizialità penale: il procedimento disciplinare era stato avviato solo a definitiva conclusione del processo penale, nel rispetto dei termini di cui all’art. 9, comma 6, d.P.R. n. 737/1981, e l’Amministrazione non ha disatteso le pronunce assolutorie, avendo fondato la sanzione esclusivamente sui fatti per i quali era intervenuta condanna nei primi due gradi di giudizio, poi estinti per prescrizione.
Accolta invece la censura sulla decorrenza retroattiva della destituzione. Il TAR rileva che la sospensione cautelare era stata disposta ai sensi dell’art. 4 della legge n. 97/2001 in ragione della condanna per peculato; caduta tale imputazione in appello, la misura aveva perso il suo fondamento e il dipendente era stato legittimamente riammesso in servizio. La retrodatazione degli effetti della destituzione al primo giorno di una sospensione ormai caducata si traduce in una violazione dei principi di non contraddizione, ragionevolezza e tutela del legittimo affidamento, non sorretta da alcuna motivazione plausibile, non potendo valere le esigenze di finanza pubblica invocate dalla difesa erariale.
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Nota della Redazione
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