Sospensione termini legge 197/2022 solo per decadenze interne alla finestra temporale (Cass. civ. Sez. V n. 9513 del 11.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
La sospensione dei termini di impugnazione, anche incidentale, e di proposizione del ricorso per cassazione disposta dall’art. 1, comma 199, legge n. 197/2022 per le controversie definibili opera esclusivamente rispetto ai termini che scadono “naturalmente” all’interno della cornice temporale individuata dal Legislatore, compresa tra il 1° gennaio 2023 e il 31 ottobre 2023, ambedue inclusi. Non è pertanto invocabile quando la scadenza del termine, calcolata secondo l’art. 327 cod. proc. civ., si collochi oltre il 31 ottobre 2023, ancorché il provvedimento impugnato sia stato depositato in epoca antecedente. Ne consegue che il ricorso per cassazione notificato dopo la scadenza naturale del termine, non prorogato dalla sospensione, è inammissibile per tardività.
Il Fatto
La società contribuente impugnava un avviso di accertamento emesso a seguito di verifica ispettiva, con cui l’Amministrazione finanziaria recuperava a tassazione, ai fini Ires, Irpef e Iva, fatture relative a prestazioni di sponsorizzazione di società sportive dilettantistiche ritenute oggettivamente inesistenti. La CTP rigettava il ricorso; la contribuente proponeva appello e la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio accoglieva l’impugnazione, ritenendo provata l’effettiva attuazione delle sponsorizzazioni sulla base della documentazione commerciale, dei supporti fotografici e degli articoli di stampa specializzata.
Avverso tale pronuncia l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione, affidato a due motivi. La società resisteva con controricorso, eccependo in via preliminare la tardività del ricorso. La questione sottoposta alla Corte attiene dunque alla verifica della tempestività dell’impugnazione e, in particolare, all’ambito applicativo della sospensione dei termini prevista dalla normativa emergenziale.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte esamina in via preliminare l’eccezione di tardività del ricorso, ritenendola fondata. La sentenza impugnata risulta depositata in data 19 aprile 2023, con conseguente decorrenza del termine semestrale di impugnazione ai sensi dell’art. 327 cod. proc. civ., in scadenza il 20 novembre 2023, poiché il 19 novembre cadeva di domenica. Il ricorso è stato invece notificato a mezzo PEC in data 22 novembre 2023, oltre il termine previsto a pena di decadenza.
Il Collegio affronta quindi il tema della sospensione dei termini prevista dall’art. 1, comma 199, legge n. 197/2022, secondo cui “per le controversie definibili sono sospesi per undici mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del ricorso per cassazione, che scadono tra la data di entrata in vigore della presente legge e il 31 ottobre 2023”.
La Corte chiarisce la portata della disposizione: la sospensione trova applicazione solo con riguardo ai termini di impugnazione che vengono a scadenza “naturalmente” all’interno della cornice temporale individuata dal Legislatore, ossia tra il 1° gennaio 2023 e il 31 ottobre 2023, ambedue inclusi. Il criterio selettivo è dunque individuato nel momento di scadenza naturale del termine, e non nella data di deposito del provvedimento da impugnare.
Nel caso concreto, il termine per l’impugnazione della sentenza depositata il 19 aprile 2023 veniva a scadere il 19 novembre 2023, data che si colloca oltre il 31 ottobre 2023 e quindi al di fuori della cornice di operatività della sospensione. Di qui l’inammissibilità del ricorso per tardività della notificazione, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate secondo il criterio della soccombenza.
Nota della Redazione
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